DECRETO 18 Ottobre 2007 - Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante 'Disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005'. (Decreto n. 13286).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante "disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005";

Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni integrative del regime di condizionalita', in coerenza con il regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e, in particolare, con le norme elencate nell'allegato IV;

Ravvisata l'urgenza di prorogare il termine perentorio previsto per la definizione dei provvedimenti regionali in materia di condizionalita' per l'annualita' 2008, al fine di armonizzarli con le disposizioni del decreto 21 dicembre 2006 come modificato e integrato dal presente decreto, e renderli coerenti con i Programmi di sviluppo rurale 2007-2013;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni al decreto 21 dicembre 2006

  1. L'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e' sostituito dal seguente:

    "1. Ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03, le regioni e province autonome definiscono con propri provvedimenti, per l'anno 2007 inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per l'anno 2008 inderogabilmente entro il 31 dicembre 2007 e, per le annualita' successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto.".

  2. L'allegato 1 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, e' integralmente sostituito dall'allegato A al presente decreto.

  3. L'allegato 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, e' integralmente sostituito dall'allegato B al presente decreto.

    Art. 2.

    Entrata in vigore

  4. Le disposizioni di cui agli allegati A e B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

    Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 18 ottobre 2007

    Il Ministro: De Castro

Allegato A

(Allegato 1 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541)

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

Campo di condizionalita': ambiente

Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 3, art. 4 (paragrafi 1, 2, 4), articoli 5, 7, 8. Recepimento.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1 e ss.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), articoli 3, 4, 5, 6 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche" (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003).

L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE e' stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2002).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005).

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2005).

Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 supplemento ordinario 167 del 24 luglio 2007 Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della direttiva 79/409/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, commi 1 e 2 nonche' gli "obblighi e divieti" elencati all'art. 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5. Recepimento.

Articoli 103 e 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario n. 96) e successivi modifiche e integrazioni.

Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Art. 3, Paragrafi 1 e 2. Recepimento.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992).

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5. Recepimento.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 74, lett. pp, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definizione di "zone vulnerabili".

Art. 92 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:

sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle regioni.

Decreto ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999).

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (Supplemento ordinario n. 120 alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006).

Le regioni e province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, individuano sulla base delle norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE, dove attuate a livello regionale con i Programmi di azione, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, si applicano le disposizioni di cui al titolo V del citato decreto 7 aprile 2006.

Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articoli 6, 13, 15 e 22 (lettera b). Recepimento.

Legge 11 febbraio 1992, n....

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