Reggio Calabria accordi territoriali decentrati ex art. 2, terzo comma, L. N. 431/1998

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    La Confedilizia di Reggio Calabria ha rifiutato di sottoscrivere il presente accordo, sottoscritto - per la proprietà - solo dall'UPPI.


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@1. Criteri per la determinazione dei canoni di locazione

Ai sensi e con le finalità di cui all'art. 2, terzo comma, L. n. 431/1998 le parti, come sopra costituite, hanno individuato nel territorio del Comune di Reggio Calabria, tre aree aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali, tipologie edilizie, denominate:

Zona centrale

Zona intermedia

Zona periferica

Zona centrale: comprende l'ambito territoriale racchiuso tra i due torrenti Annunziata e Calopinace, la circonvallazione autostradale e la battigia del Mar Ionio;

Zona intermedia a nord: tra il torrente Annunziata ed il torrente Scaccioti, la circonvallazione autostradale e la battigia del Mar Ionio;

Zona intermedia sud: tra il torrente Calopinace ed il torrente S. Agata, la circonvallazione autostradale e la battigia del Mar Ionio.

Tutto quanto non compreso nelle predette zone è da considerarsi zona periferica.

All'interno delle predette aree le parti sociali individuano un valore minimo ed un valore massimo del canone di locazione, entro cui, i contraenti (locatore/conduttore) determinano il canone effettivo tenendo conto dei seguenti elementi, nel rispetto del valore massimo. Detti valori saranno considerati nel rispetto del valore massimo:

- tipologia dell'alloggio;

- stato manutentivo dell'alloggio;

- stato manutentivo dell'edificio;

- dotazioni tecniche;

- pertinenze dell'alloggio;

- presenza di spazi comuni;

- dotazione di mobilio.

Con riferimento al D.P.R. n. 138/1998, si definisce metro quadro utile:

a) la superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni dei vani principali e di vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

b) la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine, verande e simili, sarà computata nella misura:

- 50% qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);

- 25% qualora non comunicanti;

c) la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura:

- del 30% fino a mq. 25 e del 10% per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);

- del 15% fino a mq. 25 e del 5% per la quota eccedente, qualora non comunicanti;

d) la superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, sarà computata come segue:

- 10% fino alla raggiunta superficie della abitazione complessivamente calpestabile al netto dei muri;

- 2% per la restante superficie, eccedente il limite di cui sopra;

- per le abitazioni con superficie inferiore a mq. 60 si applicherà una maggiorazione del 10% fino al limite di mq. 60.

Nella zona di periferia il canone di locazione effettivo, come sopra definito, è determinato dai contraenti fra un valore minimo di lire 2.500 per mq mensile, ed un massimo di lire 5.000 per mq. mensile.

Nella zona intermedia il canone di locazione effettivo, è...

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