Accordo di programma tra la provincia di Reggio Emilia, il Consorzio fitosanitario provinciale, le Associazioni di categoria e le aziende di gestione rifiuti per una migliore gestione dei rifiuti agricoli.

Considerato che:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale - parte quarta - art. 181, comma 4, stabilisce che le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonche' l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o prodotti ottenuti dal recupero provenienti dalla raccolta differenziata;

il medesimo comma 4 stabilisce altresi' che, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici;

il decreto legislativo n. 152/2006 contempla i produttori agricoli tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi legislativi relativi alla gestione dei rifiuti, la cui elusione comporterebbe grave pregiudizio alle politiche della tutela dell'ambiente;

Visto l'accordo di programma sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, in data 15 giugno 2000 tra la provincia di Reggio Emilia, Associazioni di categoria rappresentative del mondo agricolo, il Consorzio fitosanitario provinciale e le Aziende del servizio pubblico di raccolta rifiuti (A.G.A.C. e S.A.BA.R.), in cui sono state previste semplificazioni in termini di adempimenti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole;

Valutata l'opportunita' di aggiornare il suddetto accordo definendo attraverso un nuovo accordo di programma ai sensi dell'art. 181 - comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di:

semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;

favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi espressi dalla legge regionale n. 27/1994 e l'organizzazione dell'utenza dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti.

aumentare l'efficacia dei controlli pubblici;

Tra:

la provincia di Reggio Emilia;

la Confagricoltura;

la Federazione provinciale coldiretti;

l'Unione generale coltivatori;

la Legacoop di Reggio Emilia;

Confcooperative unione di Reggio Emilia;

la Confederazione italiana agricoltori;

l'Associazione provinciale allevatori;

il Consorzio fitosanitario provinciale;

Enia S.p.a.;

S.A.BA.R. S.p.a.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Tutto cio' considerato, le parti del presente accordo, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1.

Finalita' ed ambito oggettivo di applicazione

  1. Con il presente accordo di programma le parti si propongono di costruire un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi espressi dal decreto legislativo n. 152/2006 di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e, comunque, il corretto smaltimento degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.

  2. Sono da considerarsi imprese agricole esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 Cod. civ. (E' imprenditore agricolo chi esercita una attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse. Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura).

  3. Il presente accordo ha lo scopo di regolare la gestione dei rifiuti agricoli compresi nelle seguenti tipologie:

    rifiuti speciali pericolosi:

    1. altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130208*;

    2. filtri dell'olio CER 160107*;

    3. batterie al piombo CER 160601*;

    4. rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose CER 020108*;

    5. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio CER 200121*;

    6. materiali da costruzione contenenti amianto CER 170605*;

      Rifiuti speciali non pericolosi:

    7. imballaggi in carta e cartone CER 150101;

    8. imballaggi in plastica CER 150102;

    9. imballaggi in legno CER 150103;

    10. imballaggi metallici CER 150104;

    11. imballaggi in materiali compositi CER 150105;

    12. imballaggi in materiali misti CER 150106;

    13. rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) CER 020104;

    14. rifiuti metallici CER 020110;

    15. pneumatici fuori uso CER 160103;

    16. ferro e acciaio CER 170405;

    17. imballaggi in vetro CER 150107;

    18. medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 - CER 200132.

      Art. 2.

      Deposito temporaneo - Definizioni

      Ai fini del presente accordo, si intendono confermate e trascritte le definizioni contenute nell'art. 183, lettera m), del decreto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT