Accordo di programma tra la provincia di Reggio Emilia, il Consorzio fitosanitario provinciale, le Associazioni di categoria e le aziende di gestione rifiuti per una migliore gestione dei rifiuti agricoli.
Considerato che:
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale - parte quarta - art. 181, comma 4, stabilisce che le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonche' l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o prodotti ottenuti dal recupero provenienti dalla raccolta differenziata;
il medesimo comma 4 stabilisce altresi' che, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici;
il decreto legislativo n. 152/2006 contempla i produttori agricoli tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi legislativi relativi alla gestione dei rifiuti, la cui elusione comporterebbe grave pregiudizio alle politiche della tutela dell'ambiente;
Visto l'accordo di programma sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, in data 15 giugno 2000 tra la provincia di Reggio Emilia, Associazioni di categoria rappresentative del mondo agricolo, il Consorzio fitosanitario provinciale e le Aziende del servizio pubblico di raccolta rifiuti (A.G.A.C. e S.A.BA.R.), in cui sono state previste semplificazioni in termini di adempimenti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole;
Valutata l'opportunita' di aggiornare il suddetto accordo definendo attraverso un nuovo accordo di programma ai sensi dell'art. 181 - comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di:
semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;
favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi espressi dalla legge regionale n. 27/1994 e l'organizzazione dell'utenza dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti.
aumentare l'efficacia dei controlli pubblici;
Tra:
la provincia di Reggio Emilia;
la Confagricoltura;
la Federazione provinciale coldiretti;
l'Unione generale coltivatori;
la Legacoop di Reggio Emilia;
Confcooperative unione di Reggio Emilia;
la Confederazione italiana agricoltori;
l'Associazione provinciale allevatori;
il Consorzio fitosanitario provinciale;
Enia S.p.a.;
S.A.BA.R. S.p.a.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Tutto cio' considerato, le parti del presente accordo, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:
Art. 1.
Finalita' ed ambito oggettivo di applicazione
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Con il presente accordo di programma le parti si propongono di costruire un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi espressi dal decreto legislativo n. 152/2006 di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e, comunque, il corretto smaltimento degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.
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Sono da considerarsi imprese agricole esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 Cod. civ. (E' imprenditore agricolo chi esercita una attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse. Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura).
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Il presente accordo ha lo scopo di regolare la gestione dei rifiuti agricoli compresi nelle seguenti tipologie:
rifiuti speciali pericolosi:
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altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione CER 130208*;
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filtri dell'olio CER 160107*;
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batterie al piombo CER 160601*;
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rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose CER 020108*;
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tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio CER 200121*;
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materiali da costruzione contenenti amianto CER 170605*;
Rifiuti speciali non pericolosi:
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imballaggi in carta e cartone CER 150101;
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imballaggi in plastica CER 150102;
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imballaggi in legno CER 150103;
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imballaggi metallici CER 150104;
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imballaggi in materiali compositi CER 150105;
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imballaggi in materiali misti CER 150106;
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rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) CER 020104;
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rifiuti metallici CER 020110;
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pneumatici fuori uso CER 160103;
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ferro e acciaio CER 170405;
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imballaggi in vetro CER 150107;
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medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 - CER 200132.
Art. 2.
Deposito temporaneo - Definizioni
Ai fini del presente accordo, si intendono confermate e trascritte le definizioni contenute nell'art. 183, lettera m), del decreto...
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