Reg. (UE) 16 novembre 2011, n. 1214. Trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro

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2/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
3. (Disposizioni modif‌icative delle modalità organizza-
tive e di funzionamento). 1. Viabilità Italia, quando atti-
vata, informa e aggiorna il Dipartimento della protezione
civile sulle situazioni di crisi nonchè sugli interventi even-
tualmente posti in essere, assicurando un costante f‌lus-
so di comunicazione tra le strutture operative del Servizio
polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza
e il Centro di coordinamento nazionale denominato Siste-
ma, che opera presso la Sala Situazione Italia del Diparti-
mento della protezione civile.
2. Per lo svolgimento della propria attività Viabilità Ita-
lia fa riferimento all’attività di previsione svolta dal settore
meteo del Centro funzionale centrale del Dipartimento
della protezione civile, ai sensi della direttiva del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pub-
blicata nella Gazzetta Uff‌iciale dell’11 marzo 2004, n. 59.
3. All’articolo 3 del D.M. 27 gennaio 2005, adottato di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei traspor-
ti, i commi 4 e 5 sono abrogati.
4. (Eventi emergenziali di protezione civile). 1. In occa-
sione di eventi emergenziali di protezione civile, restano
ferme le disposizioni di cui alla normativa vigente in ma-
teria di attribuzioni alla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri - Dipartimento della protezione civile.
2. All’articolo 5 del D.M. 27 gennaio 2005, adottato di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei traspor-
ti, il comma 2 è abrogato.
5. (Invarianza della spesa). 1. Dall’attuazione del presen-
te decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica
italiana.
(Si omette l’allegato)
IV
Par. (Min. trasp.) 16 novembre 2011, n. 5659. Richiesta di
parere relativamente ai misuratori di velocità (Vs. nota
dell’8 agosto 2011).
Con riferimento alla nota in oggetto si precisa quanto
segue.
Una pianif‌icazione del servizio di attività di controllo
con misuratori di velocità si intende quella possibilmente
concordata con gli altri organi di polizia stradale, in modo
da evitare una dannosa sovrapposizione dei servizi, dalla
quale può derivare uno spreco di risorse umane a danno
dell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti sul
territorio comunale.
Tale pianif‌icazione può essre f‌issata in un protocollo con-
diviso, meglio se con il coordinamento della prefettura com-
petente o comunque con una determinazione del dirigente
che, preso atto delle necessità di controllo delle singole zone
del territorio comunale, anche in relazione alla tipologia delle
strade, alla incidentalità che su di esse si verif‌ica e degli orari
ove sono maggiori i rischi connessi alla velocità, individui una
rotazione dei servizi di accertamento delle violazioni.
Tale attività, come detto, se programmata con carattere
sistematico dovrà necessariamente assumere una natura
non occasionale (es. almeno x giorni la settimana per x
mesi o con altra cadenza), assumendo a tal f‌ine importan-
za prioritaria non tanto la determinazione di un numero
“x” di controlli, ma la indicazione dell’intervallo temporale
in cui viene effettuata l’attività di controllo.
Pertanto, l’effettuazione di un numero “x” di controlli
ripetuti in un arco temporale def‌inito, fa assumere all’atti-
vità di controllo il carattere di sistematicità.
Ovvio che più è frequente l’attività meglio credibile
risulta anche il segnalamento.
V
Reg. (UE) 16 novembre 2011, n. 1214. Trasporto tran-
sfrontaliero professionale su strada di contante in euro
tra gli Stati membri dell’area dell’euro (Gazzetta Uff‌icia-
le U.E. - n. L 316 del 29 novembre 2011).
Sezione I
NORME COMUNI APPLICABILI A OGNI TRASPORTO
TRANSFRONTALIERO SU STRADA DI CONTANTE
IN EURO
1. (Def‌inizioni). Ai f‌ini del presente regolamento, si inten-
de per:
a)«Stati membri partecipanti», gli Stati membri la cui
moneta è l’euro;
b)«trasporto transfrontaliero su strada di contante in
euro», il trasporto, da uno Stato membro partecipante,
su strada tramite un veicolo CIT, di banconote o monete
metalliche, effettuato in modo professionale, dietro re-
munerazione, per conto di terzi, o effettuato nell’ambito
di un’impresa di trasporto di contante (cash-in-transit,
«CIT») per la fornitura di banconote o monete metalliche
in euro, o la raccolta delle stesse da uno o più luoghi in
uno o più altri Stati membri partecipanti e nello Stato
membro d’origine, fatto salvo il trasporto di non più del
20 % di contante in una valuta diversa dall’euro rispetto
al valore totale del contante trasportato nello stesso vei-
colo CIT, qualora almeno la maggior parte delle consegne/
prelievi di contante in euro effettuati da un veicolo CIT
nell’arco della giornata stessa avvenga nel territorio dello
Stato membro ospitante o, nel caso di trasporti da punto
a punto, qualora il trasporto avvenga fra due diversi Stati
membri partecipanti;
c)«licenza per il CIT transfrontaliero», una licenza
rilasciata dall’autorità preposta dello Stato membro d’ori-
gine che autorizza il titolare a effettuare trasporti tran-
sfrontalieri su strada di contante in euro fra gli Stati mem-
bri partecipanti, ai sensi di quando disposto dal presente
regolamento;
d)«autorità che ha rilasciato la licenza», l’autorità del-
lo Stato membro d’origine preposta al rilascio della licenza
per il CIT transfrontaliero;

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