Reg. (Ivass) 5 novembre 2013, n. 3

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
Legislazione
e documentazione
I
Reg. (Ivass) 5 novembre 2013, n. 3. Attuazione delle disposizio-
ni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamenta-
ri e generali dell’IVASS . (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 268
del 15 novembre 2013).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini del presente Regolamento si intende
per:
a) «atti di regolazione»: i provvedimenti aventi natura rego-
lamentare o di contenuto generale di competenza dell’IVASS;
b) «IVASS» o «Istituto»: l’Istituto per la vigilanza sulle assi-
curazioni;
c) «Autorità di vigilanza»: le Autorità di cui all’art. 23, comma
d) «Autorità di vigilanza assicurative europee»: le Autorità di
vigilanza degli Stati Membri di cui all’art. 2, comma 1, lettera f),
del Regolamento UE n. 1094/2010 del 24 novembre 2010;
e) «organismi rappresentativi dei consumatori»: il Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 136 del
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di
cui all’art. 137 del medesimo decreto legislativo.
2. (Ambito di applicazione). 1. Il presente Regolamento disci-
plina la modalità con cui l’IVASS adotta gli atti di regolazione al
f‌ine di garantire l’eff‌icacia, l’eff‌icienza, la trasparenza e la sem-
plif‌icazione del relativo procedimento, tenendo conto del princi-
pio di proporzionalità.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Re-
golamento:
a) gli atti di regolazione concernenti l’organizzazione interna
dell’IVASS;
b) gli atti di regolazione, diversi dagli atti di cui alla lettera
a), adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) gli atti con f‌inalità esclusivamente interpretativa o appli-
cativa, non aventi quindi carattere innovativo nell’ordinamento;
nei casi in cui l’IVASS ritenga che tali atti determinino impatti
rilevanti sull’attività e sull’organizzazione dei soggetti vigilati
ovvero sugli interessi degli assicurati, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 6 e 7;
d) i pareri e le altre valutazioni formulate dall’IVASS in re-
lazione ad atti normativi o generali di competenza di altri enti,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 10;
e) gli atti di concerto con altre Autorità di cui all’art. 10.
3. L’IVASS può omettere l’analisi di cui all’art. 5 nel caso in
cui l’atto regolatorio:
a) sia attuazione di normativa nazionale o dell’Unione Euro-
pea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità;
b) non comporti apprezzabili costi addizionali per i destina-
tari della norma.
4. L’IVASS può derogare alle disposizioni del Titolo II, anche
prevedendo procedure e termini per l’espletamento del pro-
cedimento diversi da quelli stabiliti nel medesimo Titolo, nel
caso in cui, le modalità di svolgimento del procedimento per la
regolamentazione previste nel Titolo II non siano compatibili
con le ragioni di necessità e urgenza o di riservatezza, connesse
all’esigenza di:
a) tutela dei contraenti e assicurati, ordinato svolgimento
dell’attività assicurativa, trasparenza ed integrità del mercato,
anche in ragione di mutamenti eccezionali delle condizioni di
mercato;
b) tempestiva attuazione di norme comunitarie e nazionali;
c) non compromettere il conseguimento delle f‌inalità dell’atto.
5. Il documento che accompagna l’intervento regolamentare
conterrà il riferimento alla disposta esenzione, omissione o de-
roga di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4, e alle sue ragioni
giustif‌icative.
3. (Programmazione). 1. L’IVASS, al f‌ine di rafforzare la traspa-
renza dell’attività di vigilanza e sollecitare il confronto con i de-
stinatari delle norme e gli altri soggetti interessati, def‌inisce, en-
tro il 31 dicembre di ciascun anno, un programma delle attività
che intende svolgere nei 12 mesi successivi per l’adozione degli
atti di regolazione. Il programma indica, oltre ai criteri cui IVASS
si attiene nella programmazione delle attività di regolazione:
a) l’oggetto delle attività di regolazione;
b) il grado di priorità delle attività da svolgere;
c) gli atti di regolazione che verranno sottoposti all’analisi di
cui all’art. 5.
2. Ai f‌ini della programmazione di cui al comma 1, l’IVASS
tiene conto:
a) delle fonti normative sovraordinate, anche di rango comu-
nitario, da recepire o attuare con propri atti di regolazione;
b) degli impegni assunti nelle sedi della cooperazione inter-
nazionale tra le Autorità di vigilanza assicurativa europee;
c) delle risultanze acquisite nell’ambito di studi e ricerche
ovvero a seguito della diffusione di documenti su tematiche di
interesse per la regolamentazione di vigilanza e per la coopera-
zione con Autorità di vigilanza e altri enti pubblici, a livello sia
nazionale che internazionale;
d) dei risultati delle analisi dei fallimenti di mercato e rego-
lamentari rilevanti in relazione ai potenziali rischi per le f‌inalità
di vigilanza;
e) delle proposte pervenute dall’industria assicurativa, non-
chè da organismi e associazioni rappresentativi dei consumatori;
f) delle esigenze di revisione periodica della normativa, di cui
all’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
3. Il programma, sottoposto per pubblica consultazione nelle
forme di cui all’art. 6, è pubblicato sul sito internet dell’IVASS,
entro il termine indicato nel comma 1.
4. Il programma può essere modif‌icato o integrato qualora in-
tervengano in corso d’anno nuove esigenze di programmazione.
Le modif‌iche apportate al programma sono comunicate al pub-
blico e rese evidenti rispetto alla precedente informativa.

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