CIRCOLARE 23 marzo 2005 - Reg. 2065/01 della Commissione europea - decreto ministeriale 14 gennaio 2005, modificato dal decreto ministeriale 17 febbraio 2005 - denominazioni commerciali dei prodotti ittici - chiarimenti interpretativi

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Con il decreto ministeriale del 14 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2005, si e' proceduto a rettificare ed aggiornare l'elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti ittici, sia per correggere alcuni errori materiali, sia per introdurre nuovi prodotti di interesse commerciale non precedentemente inclusi nell'elenco allegato al decreto ministeriale del 27 marzo 2002.

Con tale decreto era stata data applicazione al regolamento della Commissione europea n. 2065 del 22 ottobre 2001, per quanto concerneva l'informazione ai consumatori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'istituzione di un sistema di controllo dell'obbligo di rendere disponibili lungo ogni stadio del circuito di commercializzazione le predette informazioni nonche' il regime sanzionatorio dei comportamenti che violano le disposizioni comunitarie.

Con successivo decreto ministeriale del 17 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2005 si e' provveduto ad introdurre una norma transitoria per consentire alle imprese della filiera di adeguarsi a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 gennaio 2005.

Allo scopo di apportare il massimo di chiarezza e nell'intento di evitare dubbi interpretativi nonche' una applicazione disomogenea nei diversi comparti del settore ittico, questo Ministero considera opportuno fornire chiarimenti utili ad una migliore comprensione della portata della normativa.

Campo di applicazione Come gia' comunicato con la circolare del 27 maggio 2002, n. 21329, il regolamento della Commissione europea 2065/2001 prescrive che la disciplina recante l'obbligo di informazioni ai consumatori si applica a tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che figurano negli elenchi e con le presentazioni dei codici del capitolo 3 della...

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