CIRCOLARE 27 maggio 2002, n. 1329 - Reg. n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, recante modalita' di applicazione del reg. CE n. 104/2000, relativamente all'informazione ai consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Decreto ministeriale 27 marzo 2002

Ministero della salute - D.G. Sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e nutrizionale - Ufficio IX Ministero dell'interno - Dipartimento della Polizia di Stato A tutte le regioni Comando generale delle Capitanerie di porto Comando generale dell'Arma dei carabinieri Comando generale della Guardia di finanza Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.) Associazioni professionali Confcommercio F.A.I.D. - Milano AIIPA - Milano ASSOITTICA - Roma Coop Italia - Bologna

L'art. 4 del regolamento CE n. 104/2000 sulla organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura stabilisce che la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e' subordinata al rispetto di alcune condizioni riguardanti informazioni minime sulle caratteristiche principali dei prodotti dovute al consumatore finale.

Tali condizioni esigono che il prodotto esposto alla vendita al dettaglio al consumatore finale, indipendentemente dal metodo di commercializzazione, sia accompagnato da una indicazione o da un'etichetta che rechi

1) la denominazione commerciale della specie; 2) il metodo di produzione; 3) la zona di cattura.

Per i prodotti esposti alla vendita al dettaglio "preincartati" le suddette informazioni possono essere inserite in un "cartello" apposto in prossimita' del comparto relativo, in maniera tale da non indurre in errore il consumatore.

In applicazione del sopraccitato art. 4, le predette condizioni sono state fissate con il regolamento della commissione n. 2065/2001, entrato in vigore al 1 gennaio 2002, in appresso denominato "Regolamento".

Con il decreto ministeriale del 27 marzo 2002, in esecuzione dell'art. 9 del regolamento, e' stato istituito il sistema di controllo relativo alla tracciabilita' delle informazione nonche' il regime sanzionatorio dei comportamenti che violano le disposizioni comunitarie.

Poiche' nonostante la chiarezza della disciplina, non possono escludersi, data la novita', dubbi interpretativi ed allo scopo di evitare una applicazione disomogenea nei diversi comparti del settore ittico, questo Ministero considera opportuno fornire chiarimenti utili ad una migliore comprensione del testo normativo, finalizzati, come sopra anticipato, ad una corretta applicazione dello stesso.

Campo di applicazione.

Il regolamento si applica all'atto della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 1, lettera a), b) e c) del regolamento (CE) n. 104/2000, destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale nella Comunita', anche quando importati da Paesi terzi non comunitari.

Rientrano quindi nel campo di applicazione del regolamento i prodotti che figurano negli elenchi dei codici del capitolo 3 della nomenclatura combinata, presentati nei diversi stati previsti nelle voci dello stesso.

Il fatto che essi siano stati, inoltre, decapitati, tagliati a pezzi o in filetti oppure triturati non li esclude dal campo di applicazione del regolamento.

Al...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT