Reg. (UE) 15 gennaio 2013, n. 168

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
del veicolo stesso con la semplice rimozione del sistema ruota ed
il montaggio dei corrispondenti elementi originari.
4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, qualora
il costruttore del veicolo rilasci, per ogni singolo veicolo, specif‌i-
co nulla osta con il quale autorizzi le modif‌iche necessarie all’in-
stallazione del sistema ruota.
5. (Prescrizioni per il costruttore del sistema ruota). 1. Ogni si-
stema ruota conforme al tipo omologato ai sensi dell’articolo 3 ri-
porta, in modo ben leggibile ed indelebile sulla ruota, il marchio
dell’omologazione, omettendo i caratteri relativi all’eventuale
estensione della omologazione di base. Si applicano le disposi-
zioni di cui al paragrafo 4, punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.5 del regolamento
n. 124 UN/ECE.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ruota ele-
mento del sistema ruota reca apposita marcatura: a tale riguardo
si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5 del regolamento
n. 124 UN/ECE.
3. Per ogni sistema ruota, prodotto in conformità al tipo
omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certif‌icato
di conformità, redatto secondo il modello di cui all’allegato D,
nonché le prescrizioni per l’installazione, comprendenti le indi-
cazioni generali e le eventuali prescrizioni specif‌iche.
6. (Prescrizioni per l’installazione del sistema ruota sui veicoli).
1. L’installatore del sistema ruota sul veicolo rilascia una dichia-
razione, conforme al modello di cui all’allegato E, con la quale
certif‌ica l’osservanza delle prescrizioni per l’installazione dispo-
ste dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti dall’arti-
colo 4, commi 2 e 4, dal costruttore del veicolo.
2. L’installazione del sistema ruota sui veicoli non deve com-
portare modif‌iche a parafanghi, passaruote, f‌iancate ovvero ad
altri elementi della carrozzeria del veicolo, né prevedere l’uso di
codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano
già previsti come elementi alternativi ovvero opzionali nella
documentazione di omologazione del veicolo.
7. (Aggiornamento della carta di circolazione). 1. L’installa-
zione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a seguito
di visita e prova, l’aggiornamento della carta di circolazione, a
norma dell’articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modif‌icazioni, nei casi e con le modalità sta-
bilite con provvedimento della Direzione generale per la Moto-
rizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede
all’aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui l’in-
stallazione di un sistema ruota non comporti variazione delle
misure degli pneumatici già previste in sede di omologazione
del veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo del
veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell’installatore, rila-
sciata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, unitamente al certif‌icato
di conformità, di cui all’articolo 5, comma 3.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2,
secondo periodo, si applicano le sanzioni previste dall’articolo
180, comma 7, primo periodo, e comma 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modif‌icazioni.
8. (Conformità della produzione). 1. Gli impianti di produzione
dei sistemi ruota sono soggetti al sistema di controllo di confor-
mità del processo produttivo e della conformità del prodotto al
tipo omologato, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
21 aprile 2009.
9. (Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati del-
l’Unione europea o dello Spazio economico europeo). 1. I siste-
mi equivalenti al sistema ruota, omologati da Stati appartenenti
all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono sog-
getti a verif‌ica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di pro-
tezione degli utenti.
2. La verif‌ica di cui al comma 1 si effettua sulla base di idonea
documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto al-
l’omologazione. Quest’ultima é riconosciuta in ambito nazionale
solo se, dall’esame documentale, si evince che le condizioni di si-
curezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti
o superiori a quelle richieste dal presente decreto.
10. (Disposizioni transitorie e f‌inali). 1. Con decreto del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le proce-
dure per l’aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli
appartenenti ad un tipo di veicolo, per il quale il costruttore del
veicolo stesso abbia rilasciato specif‌ico nulla osta per il montag-
gio sulle ruote degli pneumatici con misure non previste in sede
di omologazione.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi
ruota prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente de-
creto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, comma
3 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modif‌icazioni.
(Si omettono gli Allegati)
III
Reg. (UE) 15 gennaio 2013, n. 168. Regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote
e dei quadri cicli (Gazzetta Uff‌iciale UE n. L 60 del 2 marzo
2013).
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
1. (Oggetto). 1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni
amministrative e tecniche per l’omologazione di tutti i veicoli
nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti
di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Il presente regolamento non si applica all’omologazione
individuale di veicoli. Tuttavia, gli Stati membri che rilasciano
tali omologazioni individuali accettano tutte le omologazioni di
veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti rila-
sciate in virtù del presente regolamento anziché delle disposizio-
ni nazionali in materia.
2. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per la
vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità
tecniche indipendenti che sono soggetti ad omologazione con-
formemente al presente regolamento. Il presente regolamento
stabilisce altresì le prescrizioni per la vigilanza del mercato di
parti ed equipaggiamenti di tali veicoli.
3. Il presente regolamento fa salva l’applicazione della legi-
slazione in materia di sicurezza stradale.
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2. (Ambito di applicazione). 1. Il presente regolamento si ap-
plica a tutti i veicoli a due o tre ruote e ai quadricicli elencati
nell’articolo 4 e nell’allegato I («veicoli della categoria L») de-
stinati a viaggiare su strade pubbliche, anche quelli progettati e
fabbricati in una o più fasi, e a sistemi, componenti ed entità tec-
niche indipendenti, nonché parti e equipaggiamenti, progettati
e fabbricati per tali veicoli.
Il presente regolamento si applica anche ai motocicli enduro
[L3e-AxE (x = 1, 2 o 3) ], ai motocicli trial [L3e-AxT (x = 1, 2 o
3) ] e ai quad entro/fuori strada pesanti (L7e-B) quali elencati
all’articolo 4 e nell’allegato I.
2 . Il presente regolamento non si applica ai seguenti veicoli:
a) veicoli aventi una velocità massima per costruzione non
superiore a 6 km/h;
b) veicoli destinati esclusivamente ad essere usati da porta-
tori di handicap f‌isici;
c) veicoli destinati esclusivamente ad essere condotti da
pedoni;
d) veicoli destinati esclusivamente per l’uso in competizioni;
e) veicoli destinati esclusivamente per l’uso in competizioni;
f) veicoli agricoli o forestali disciplinati dal regolamento
(UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mer-
cato dei veicoli agricoli e forestali, macchinari che rientrano nel-
l’ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gas-
sosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione
interna destinati all’installazione su macchine mobili non stra-
dali, e della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, e veicoli a
motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva
g) i veicoli destinati principalmente all’uso fuoristrada e a
viaggiare su superf‌ici non pavimentate;
h) cicli a pedali a pedalata assistita, dotati di un motore ausi-
liario elettrico avente potenza nominale continua pari o inferiore
a 250 W la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di
pedalare o è progressivamente ridotta e inf‌ine interrotta prima
che la velocità del veicolo raggiunga i 25 km/h;
i) veicoli autobilanciati;
j) veicoli non dotati di almeno un posto a sedere;
k) veicoli con posto a sedere per il conducente in cui l’altezza
del punto R è di ǔ 540 mm per le categorie L1e, L3e e L4e o ǔ
400 mm per le categorie L2e, L5e, L6e e L7e.
3. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini del presente regolamento e degli atti elen-
cati nell’allegato II, salvo disposizioni contrarie, si intende per:
1) «omologazione»: la procedura con cui un’autorità di omo-
logazione certif‌ica che un tipo di veicolo, di sistema, di compo-
nente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti
disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
2) «certif‌icato di omologazione»: il documento con cui l’au-
torità di omologazione certif‌ica uff‌icialmente l’omologazione di
un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica
indipendente;
3) «omologazione di un veicolo completo»: un’omologazione
con cui un’autorità di omologazione certif‌ica che un tipo di veico-
lo incompleto, completo o completato è conforme alle pertinenti
disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
4) «omologazione UE»: la procedura con cui un’autorità
di omologazione certif‌ica che un tipo di veicolo, di sistema, di
componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle
pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche
del presente regolamento;
5) «certif‌icato di omologazione»: il certif‌icato basato sul
modello previsto dall’atto di esecuzione adottato ai sensi del
presente regolamento o sulla scheda di notif‌ica riprodotta nei
pertinenti regolamenti UNECE di cui al presente regolamento o
agli atti delegati adottati a norma dello stesso;
6) «omologazione di un sistema»: l’omologazione con cui
un’autorità di omologazione certif‌ica che un sistema montato su
un veicolo di tipo specif‌ico è conforme alle pertinenti disposizio-
ni amministrative e prescrizioni tecniche;
7) «omologazione di un’entità tecnica indipendente»:
l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certif‌ica
che un’entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti
disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche, in relazione
a uno o più tipi di veicoli specif‌ici;
8) «omologazione di un componente»: l’omologazione con cui
un’autorità di omologazione certif‌ica che un componente indi-
pendente di un veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni
amministrative e prescrizioni tecniche;
9) «omologazione nazionale»: l’omologazione prevista dalla
legislazione nazionale di uno Stato membro, la cui validità si
limita al territorio di tale Stato membro;
10) «certif‌icato di conformità»: il documento rilasciato dal
costruttore in cui si attesta che il veicolo prodotto è conforme al
tipo di veicolo omologato;
11) «veicolo base»: qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale
di una procedura di omologazione in più fasi;
12) «veicolo incompleto»: un veicolo che, per conformarsi
alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento,
deve essere completato in almeno una fase successiva;
13) «veicolo completato»: il veicolo che risulta dalla proce-
dura di omologazione in più fasi e che è conforme alle pertinenti
prescrizioni tecniche del presente regolamento;
14) «veicolo completo»: un veicolo che non deve essere com-
pletato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche
del presente regolamento;
15) «sistema»: un insieme di dispositivi che, combinati, svol-
gono una o più funzioni specif‌iche in un veicolo ed è soggetto alle
prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti delegati
o di esecuzione adottati a norma dello stesso;
16) «componente»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni
del presente regolamento o di uno degli atti delegati o di esecu-
zione adottati a norma dello stesso che è destinato a far parte
di un veicolo e può essere omologato indipendentemente dal
veicolo in conformità del presente regolamento o di un atto dele-
gato o di esecuzione adottato a norma dello stesso, se tali atti lo
prevedono espressamente;
17) «entità tecnica indipendente»: un dispositivo soggetto
alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti de-
legati o di esecuzione adottati a norma dello stesso e destinato a
far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente
ma solo in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli, se tali
atti lo prevedono espressamente;
18) «parti»: i prodotti usati per l’assemblaggio di un veicolo
nonché i pezzi di ricambio;

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