Reg. (UE) 26 febbraio 2014, n. 253

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leg
5/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
3. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uff‌iciale dell’Unio-
ne europea.
L’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 2, il punto 1, lettera a) e il
punto 2, lettera b), punto i), dell’allegato si applicano a decorre-
re dal 1o novembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(Si omettono gli allegati)
IV
Reg. (UE) 26 febbraio 2014, n. 253. Modif‌ica al regolamento
(UE) n. 510/2011 al f‌ine di def‌inire le modalità di consegui-
mento dell’obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei
veicoli commerciali leggeri nuovi (Gazzetta Uff‌iciale UE n. L 84
del 20 marzo 2014).
1. 1. Il regolamento (UE) n. 510/2011 è così modif‌icato:
1) all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 2020 il presente regolamento f‌issa un
obiettivo di 147 g CO2 /km per le emissioni medie dei veicoli
commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione, misurato
in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 e relative dispo-
sizioni di attuazione, e tecnologie innovative.»;
2) all’articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. L’articolo 4, l’articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), l’arti-
colo 9 e l’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), non si applicano
a un costruttore responsabile, assieme a tutte le imprese ad esso
collegate, per un numero di veicoli commerciali leggeri nuovi
immatricolati nell’Unione inferiore a 1 000 unità nel precedente
anno civile.»;
3) all’articolo 11, paragrafo 3, l’ultima frase è soppressa;
4) l’articolo 12 è così modif‌icato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Su richiesta di un fornitore o un costruttore, si conside-
rano i risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie
innovative o di una combinazione di tecnologie innovative (“pac-
chetti tecnologici innovativi”).
Il contributo totale di tali tecnologie alla riduzione dell’obiet-
tivo per le emissioni specif‌iche di un costruttore può giungere ad
un massimo di 7 g CO2 /km.»;
b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla
seguente:
«2. Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione adotta me-
diante atti di esecuzione disposizioni dettagliate in vista di
una procedura volta ad approvare le tecnologie innovative o i
pacchetti tecnologici innovativi di cui al paragrafo 1. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui
all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali dispo-
sizioni dettagliate sono conformi a quanto disposto dall’articolo
12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sui
seguenti criteri per le tecnologie innovative:»;
5) l’articolo 13 è così modif‌icato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione riesamina le
emissioni specif‌iche e le modalità ivi def‌inite, nonché altri aspet-
ti del presente regolamento al f‌ine di stabilire gli obiettivi in ma-
teria di emissioni di CO2 per i veicoli commerciali leggeri nuovi
nel periodo successivo al 2020. A tale riguardo, la valutazione del
tasso di riduzione necessario è in linea con gli obiettivi a lungo
termine dell’Unione in materia di clima e con le implicazioni per
lo sviluppo di tecnologie, eff‌icaci sotto il prof‌ilo dei costi, intese
a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri. La
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione contenente i risultati di tale riesame. La relazione con-
tiene opportune proposte di modif‌ica del presente regolamento,
compresa l’eventuale def‌inizione di un obiettivo realistico e
raggiungibile, sulla base di una valutazione d’impatto esauriente
che esaminerà il mantenimento della competitività dell’industria
dei veicoli commerciali leggeri e del relativo indotto. In sede di
sviluppo di tali proposte, la Commissione assicura che esse siano
quanto più neutre possibile sotto il prof‌ilo della concorrenza e
socialmente eque e sostenibili.»;
b) il paragrafo 6 è così modif‌icato:
i) il secondo comma è soppresso;
ii) il quarto comma è sostituito dai due commi seguenti:
«La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, i
parametri di correlazione necessari per tener conto di eventuali
cambiamenti nella procedura di regolamentazione delle prove
per la misurazione delle emissioni specif‌iche di CO2 di cui al re-
golamento (CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 692/2008
della Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del pre-
sente regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti dele-
gati conformemente all’articolo 15, e alle condizioni di cui agli
articoli 16 e 17, al f‌ine di adeguare le formule stabilite all’alle-
gato I, avvalendosi della metodologia adottata in conformità al
primo comma, garantendo nel contempo un rigore analogo delle
prescrizioni in termini di riduzione per i costruttori e i veicoli
di utilità diversa nell’ambito delle vecchie e nuove procedure di
prova.
6) all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:
«2 bis. Qualora il comitato di cui al paragrafo 1 non esprima
alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di
esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del
7) all’allegato I, punto 1, è aggiunta la lettera seguente:
«c) a decorrere dal 2020:
emissioni specif‌iche indicative di CO2 = 147 + a · (M - Mo)
dove
M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)
M 0 = valore adottato a norma dell’articolo 13, paragrafo 5
a = 0,096.».
2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta uff‌iciale dell’Unione euro-
pea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elemen-
ti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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