Reg. (UE) 25 febbraio 2014, n. 214

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
CAPO II
MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI 26 GENNAIO 2011, N. 17,
CONCERNENTE IL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA
DEI CORSI DI FORMAZIONE E PROCEDURE
PER L’ABILITAZIONE DI INSEGNANTI E
DI ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA
11. (Modif‌iche al decreto del Ministro delle infrastrutture e
deitrasporti 26 gennaio 2011, n. 17, in materia di corsi di for-
mazione e procedure per l ’abilitazione del personale docente
di autoscuola). 1. Al decreto del Ministro delle in frastrutture
e dei tra sporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante la disciplina dei
corsi di forma zione e procedure per l’abilitazione di insegnanti
ed istruttori di autoscuola, sono apportate le seguenti modif‌i-
cazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 bis.
La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la
decadenza dall’abilitazione.»;
b) all’articolo 4, comma 1, ed all’articolo 9, comma 1, sono
aggiunti in f‌ine i seguenti periodi:
«La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale
a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di
formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto
mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente
periodo: in tal caso la validità dell’abilitazione è rinnovata senza
soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica
sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data
di scadenza e f‌ino alla avvenuta frequenza del corso si applicano
le disposizioni di cui al comma 2.»;
c) agli articoli 4 e 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3
bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»;
d) all’articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 bis.
La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la
decadenza dall’abilitazione.»;
e) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: «di cui all’allegato
2, lettera A),» sono inserite le seguenti: «relativa alle peculiarità
della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi disposi-
tivi,»; nel comma 2, dopo le parole: «secondo il programma di cui
all’allegato 1» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle
ore già oggetto della parte teorica del programma del corso di
formazione iniziale per istruttori»; dopo il comma 2 è inserito
il seguente: «2 bis. Il soggetto che sia titolare tanto dell’abili-
tazione di insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite
ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi
della previgente normativa, ottempera all’obbligo di formazione
periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra
i corsi di cui agli articoli 4 e 9.».
12. (Entrata in vigore). 1. Le disposizioni del decreto 17 maggio
1995, n. 317, come modif‌icate dal Capo I del presente decreto,
entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente decreto. A decorrere dalla
predetta data, gli allegati 6, 7 e 8 del decreto 17 maggio 1995, n.
317, sono abrogati.
2. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, come modif‌icate dal Capo
II del presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Uff‌i-
ciale della Repubblica italiana.
II
D.M. (Min. trasp.) 14 febbraio 2014. Individuazione dei tipi e
delle caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine
operatrici che, eventualmente adattate, possono essere gui-
date dai titolari di patenti speciali . (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 88 del 15 aprile 2014).
1. (Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
con adattamenti del veicolo ovvero con necessità di utilizzo di
protesi o di ortesi). 1. Le macchine agricole, di cui all’art. 57 del
codice della strada, e le macchine operatrici, di cui all’art. 58
del codice della strada, escluse quelle eccezionali, possono es-
sere condotte da soggetti titolari della patente della categoria
B speciale con minorazioni degli arti e della colonna vertebrale
ai sensi dell’art.327 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, sulla base delle prescrizioni imposte a
detti soggetti dalla commissione medica locale in sede di accer-
tamento sanitario per il conseguimento o la conferma di validità
della patente di guida.
2. Gli eventuali adattamenti sui veicoli, ovvero i mezzi prote-
sici o ortesici prescritti ai conducenti minorati o mutilati di cui
al comma precedente, debbono vicariare i comandi originari. Gli
adattamenti del veicolo sono soggetti ad approvazione del tipo
a norma dell’art. 327, comma 4, del decreto del Presidente della
2. (Guida delle macchine agricole da parte di soggetti minorati
o mutilati, senza obbligo di adattamento del veicolo). 1. Le mac-
chine agricole, indicate all’art. 124, comma 1, lettera a), del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere guidate dai
titolari della patente della categoria A1 speciale, purchè affetti
dalle sole minorazioni dell’udito a norma dell’art.326 del decreto
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale della
Repubblica italiana.
III
Reg. (UE) 25 febbraio 2014, n. 214. Regolamento (UE) n.
214/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che modi-
f‌ica gli allegati II, IV, XI, XII e XVIII della direttiva 2007/46/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche
destinati a tali veicoli (Gazzetta Uff‌iciale U.E. n. L 69 dell’8
marzo 2014).
1. La direttiva 2007/46/CE è così modif‌icata:
1) gli allegati II, IV, XI e XII sono modif‌icati conformemente
all’allegato del presente regolamento;
2) l’allegato XVIII è soppresso.
2. A decorrere dal 1o novembre 2014, le autorità nazionali non
considereranno più validi i certif‌icati di conformità dei veicoli
ai f‌ini dell’articolo 26, paragrafo 1, salvo che le omologazioni in
questione non siano state aggiornate per soddisfare i requisiti
dell’allegato XI della direttiva 2007/46/CE, come modif‌icato dal
presente regolamento.
Tuttavia, i requisiti supplementari riguardanti il vano delle
ambulanze adibito al trasporto del paziente, di cui all’allegato
XI, appendice 1, della direttiva 2007/46/CE, e i requisiti sup-
plementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle
sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti dei veicoli
con accesso per sedie a rotelle, di cui all’allegato XI, appendice
3, della direttiva 2007/46/CE, si applicano a decorrere dal 1o
novembre 2014 solo ai nuovi tipi di veicoli.

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