Reg. (UE) 4 febbraio 2014, n. 165

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2014
Legislazione e
documentazione
I
Reg. (UE) 4 febbraio 2014, n. 165. Regolamento relativo
ai tachigraf‌i nel settore dei trasporti su strada, che
abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio
relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada e modif‌ica il regolamento (CE) n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo all’armonizzazione di alcune disposizioni in mate-
ria sociale nel settore dei trasporti su strada (Gazzetta
Uff‌iciale U.E. n. L60 del 28 febbraio 2014).
CAPO I
PRINCIPI, AMBITO D’APPLICAZIONE
E REQUISITI
1. (Oggetto e principi). 1. Il presente regolamento stabili-
sce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all’instal-
lazione, all’uso, alla prova e al controllo dei tachigraf‌i uti-
lizzati nel trasporto su strada per verif‌icare la conformità
al regolamento (CE) n. 561/2006, alla direttiva 2002/15/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva
92/6/CEE del Consiglio.
I tachigraf‌i rispondono, per quanto riguarda le loro
condizioni di costruzione, di installazione, di uso e di con-
trollo, alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento stabilisce le condizioni
e i requisiti applicabili all’utilizzo delle informazioni e
dei dati, diversi dai dati personali, registrati, elaborati o
memorizzati dai tachigraf‌i per f‌ini diversi dalla verif‌ica di
conformità agli atti di cui al paragrafo 1.
2. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini del presente regolamento, si ap-
plicano le def‌inizioni di cui all’articolo 4 del regolamento
2. Oltre alle def‌inizioni di cui al paragrafo 1, ai f‌ini del
presente regolamento si intende per:
a) «tachigrafo» o «apparecchio di controllo», l’appa-
recchio destinato all’installazione nei veicoli stradali per
visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in
maniera automatica o semi-automatica i dettagli del mo-
vimento, compresa la velocità, di tali veicoli, in conformità
dell’articolo 4, paragrafo 3, e dei dettagli di determinati
periodi di attività dei loro conducenti;
b) «unità di bordo», il tachigrafo escluso il sensore di
movimento e i cavi che collegano il sensore di movimento.
L’unità di bordo può essere costituita da un’unità singola
o da più unità distribuite nel veicolo, a condizione che
sia conforme ai requisiti di sicurezza del presente regola-
mento; l’unità di bordo è costituita, tra l’altro, da un’ unità
di elaborazione, una memoria di dati, una funzione di mi-
surazione del tempo, due interfacce per carte intelligenti
(per conducente e secondo conducente), una stampante,
un dispositivo di visualizzazione, connettori e dispositivi
per l’immissione di dati da parte dell’utente;
c) «sensore di movimento», una parte del tachigrafo
che fornisce un segnale rappresentativo della velocità del
veicolo e/o della distanza percorsa;
d) «carta tachigraf‌ica», una carta a microprocessore
destinata all’uso con il tachigrafo, che consente l’identif‌i-
cazione da parte del tachigrafo del ruolo del titolare della
carta e consente il trasferimento e l’archiviazione dei dati;
e) «foglio di registrazione», un foglio destinato ad ac-
cogliere e conservare i dati registrati, da collocare in un
tachigrafo analogico e su cui i dispositivi di marcatura del
tachigrafo analogico incidono le informazioni da registrare
in maniera continuativa;
f) «carta del conducente», una carta tachigraf‌ica rila-
sciata dalle autorità di uno Stato membro a un determi-
nato conducente, che identif‌ica il conducente e consente
l’archiviazione dei dati sull’attività del conducente;
g) «tachigrafo analogico», un tachigrafo che usa un
foglio di registrazione in conformità del presente regola-
mento;
h) «tachigrafo digitale», un tachigrafo che usa una car-
ta tachigraf‌ica in conformità del presente regolamento;
i) «carta di controllo», una carta tachigraf‌ica rilasciata
dalle autorità di uno Stato membro a un’autorità di con-
trollo nazionale competente, che identif‌ica l’organo di
controllo e, facoltativamente, il funzionario di controllo e
consente l’accesso ai dati archiviati nella memoria dati,
nelle carte del conducente e, facoltativamente, nelle carte
dell’off‌icina per la lettura, la stampa e/o il trasferimento;
j) «carta dell’azienda», una carta tachigraf‌ica rilasciata
dalle autorità di uno Stato membro a un’impresa di traspor-
to stradale che deve usare veicoli muniti di tachigrafo, che
identif‌ica l’impresa di trasporto e consente la visualizzazio-
ne, il trasferimento e la stampa dei dati archiviati nel tachi-
grafo che sono stati bloccati da tale impresa di trasporto;
k) «carta dell’off‌icina», una carta tachigraf‌ica rilascia-
ta dalle autorità di uno Stato membro al personale desi-
gnato di un produttore di tachigraf‌i, un installatore, un
costruttore di veicoli o un’off‌icina approvati da tale Stato
membro, che identif‌ica il titolare della carta e consente la
prova, la calibratura e l’attivazione dei tachigraf‌i e/o il loro
trasferimento;
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4/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
l) «attivazione», la fase in cui il tachigrafo diventa
pienamente operativo e in grado di assolvere a tutte le
sue funzioni, comprese quelle di sicurezza, tramite l’uso di
una carta dell’off‌icina;
m) «calibratura» del tachigrafo digitale, l’aggiorna-
mento o la conferma dei parametri del veicolo, compresa
l’identif‌icazione e le caratteristiche del veicolo, da con-
servare nella memoria di dati tramite l’uso di una carta
dell’off‌icina;
n) «trasferimento», la copia, unitamente alla f‌irma
digitale, di una parte o di una serie completa di f‌ile di dati,
registrati nella memoria di dati dell’unità di bordo o nella
memoria della carta tachigraf‌ica, a condizione che tale
procedura non modif‌ichi o cancelli i dati memorizzati;
o) «anomalia», un’operazione anomala rilevata dal ta-
chigrafo digitale potenzialmente risultante da un tentati-
vo di frode;
p) «guasto», un’operazione anomala rilevata dal ta-
chigrafo digitale potenzialmente risultante dal cattivo o
mancato funzionamento di un apparecchio;
q) «installazione», montaggio di un tachigrafo su un
veicolo;
r) «carta non valida», una carta individuata come di-
fettosa, o la cui autenticazione iniziale è stata respinta,
ovvero la cui data di inizio di validità non è ancora stata
raggiunta, o la cui data di scadenza è stata superata;
s) «controllo periodico», un insieme di operazioni ef-
fettuate per verif‌icare il corretto funzionamento del tachi-
grafo, la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri
del veicolo e l’assenza di un eventuale collegamento del
tachigrafo a dispositivi di manipolazione;
t) «riparazione», qualunque riparazione di un sensore
di movimento o di un’unità di bordo che comporta l’interru-
zione dell’alimentazione di energia o del suo collegamento
ad altri componenti del tachigrafo, ovvero l’apertura del
sensore di movimento o dell’unità di bordo;
u) «omologazione», la procedura in base alla quale uno
Stato membro, ai sensi dell’articolo 13, certif‌ica che il ta-
chigrafo, i relativi componenti o la carta tachigraf‌ica da
immettere nel mercato soddisfano i requisiti del presente
regolamento;
v) «interoperabilità», la capacità dei sistemi e dei pro-
cessi industriali e commerciali sottostanti di scambiare
dati e di condividere informazioni;
w) «interfaccia», strumento posto tra sistemi che
fornisce i mezzi attraverso i quali detti sistemi possono
collegarsi e interagire;
x) «misurazione del tempo», una registrazione digitale
permanente del tempo (data e ora) universale coordinato
(UTC);
y) «regolazione dell’ora», regolazione automatica del-
l’ora ad intervalli regolari ed entro un margine di tolle-
ranza massimo di un minuto o una regolazione effettuata
durante la calibratura;
z) «standard aperto», uno standard def‌inito in un docu-
mento contenente le relative specif‌iche disponibile gratui-
tamente o a un prezzo simbolico, che può essere copiato,
divulgato o usato a titolo gratuito o previo pagamento di
un importo simbolico.
3. (Ambito di applicazione). 1. I tachigraf‌i sono installati
e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro
adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e a
cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006.
2. Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazio-
ne del presente regolamento i veicoli di cui all’articolo 13,
paragraf‌i 1 e 3, del regolamento (CE) n. 561/2006.
3. Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione
del presente regolamento i veicoli utilizzati per operazioni di
trasporto per le quali è stata concessa una deroga ai sensi del-
l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.
Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione del
presente regolamento i veicoli utilizzati per operazioni di tra-
sporto per le quali è stata concessa una deroga ai sensi del-
l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006;
essi ne informano immediatamente la Commissione.
4. Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di
nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachi-
grafo a norma degli articoli 8, 9 e 10, i veicoli operanti in
uno Stato membro diverso dal relativo Stato membro di
immatricolazione sono muniti di un siffatto tachigrafo.
5. Gli Stati membri possono disporre per i trasporti
nazionali l’installazione e l’utilizzazione di tachigraf‌i, in
conformità del presente regolamento, in qualsiasi veicolo
per il quale dette installazione e utilizzazione non siano
altrimenti richieste a norma del paragrafo 1.
4. (Requisiti e dati da registrare). 1. I tachigraf‌i, compresi
i componenti esterni, le carte tachigraf‌iche e i fogli di re-
gistrazione soddisfano rigorosi requisiti tecnici o di altro
genere in modo da consentire la corretta attuazione del
presente regolamento.
2. Il tachigrafo e le carte tachigraf‌iche sono conformi ai
seguenti requisiti.
Essi:
- registrano dati relativi al conducente, alla sua attività
e al veicolo che siano accurati e attendibili,
- sono sicuri, specialmente al f‌ine di garantire l’inte-
grità e l’origine della fonte dei dati registrati dalle unità di
bordo e dai sensori di movimento e da essi ricavati,
- sono interoperabili tra le varie generazioni di unità di
bordo e carte tachigraf‌iche,
- consentono una eff‌icace verif‌ica di conformità al pre-
sente regolamento e ad altri atti giuridici,
- sono di facile impiego.
3. I tachigraf‌i digitali registrano i seguenti dati:
a) distanza percorsa e velocità del veicolo;
b) misurazione del tempo;
c) punti di posizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
d) identità del conducente;
e) attività del conducente;

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