Reg. (UE) 13 aprile 2012, n. 41

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2013
Legislazione e
prassi amministrativa
I
Reg. (UE) 13 aprile 2012, n. 41. Disposizioni uniformi
relative all’omologazione dei ciclomotori per quanto
riguarda le emissioni acustiche (G.U.U.E. n. L 317 del 14
novembre 2012).
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica ai veicoli apparte-
nenti alla categoria L3 per quanto riguarda le emissioni
sonore.
2. DEFINIZIONI, TERMINI E SIMBOLI
Ai f‌ini del presente regolamento s’intende per:
2.1. “omologazione di un ciclomotore”: l’omologazione
di un tipo di ciclomotore con riferimento alle emissioni
sonore;
2.2. “tipo di ciclomotore in riferimento al livello sonoro
e al dispositivo di scappamento”: ciclomotori che non dif-
feriscono tra loro per aspetti fondamentali quali:
2.2.1. tipo di motore (a due o a quattro tempi, a pisto-
ne alternativo o rotante), numero e volume dei cilindri,
numero e tipo di carburatori o di sistemi d’iniezione, di-
sposizione delle valvole, potenza massima netta e regime
di rotazione corrispondente). Per i motori a pistone rotan-
te considerare come cilindrata il doppio del volume della
camera;
2.2.2. sistema di trasmissione, in particolare numero
delle marce e rapportatura;
2.2.3. numero, tipo e disposizione dei dispositivi di
scarico o silenziatori;
2.3. “dispositivo di scarico” o “silenziatore”, la serie
completa degli elementi necessari per attenuare il rumore
provocato dal motore del ciclomotore e dal suo scarico;
2.3.1. “dispositivo di scarico o silenziatore di origine”,
un dispositivo del tipo montato sul veicolo all’atto del-
l’omologazione o dell’estensione dell’omologazione. Esso
può essere sia di primo montaggio sia di sostituzione;
2.3.2. “dispositivo di scarico o silenziatore non di ori-
gine”, un dispositivo di tipo diverso da quello montato
sul veicolo all’atto dell’omologazione o dell’estensione
dell’omologazione;
2.4. “dispositivi di scarico o silenziatori di tipi diversi”,
dispositivi che presentino fra loro differenze sostanziali,
basate sulle caratteristiche seguenti:
2.4.1. i dispositivi i cui elementi hanno marchi di fab-
brica o commerciali diversi;
2.4.2. i dispositivi per i quali le caratteristiche dei ma-
teriali che costituiscono uno qualsiasi degli elementi sono
diverse o i cui elementi hanno una forma o una grandezza
diversa;
2.4.3. i dispositivi per i quali i principi di funzionamen-
to di almeno un elemento sono diversi;
2.4.4. i dispositivi i cui elementi sono combinati diver-
samente;
2.5. “elemento di un dispositivo di scarico o silenzia-
tore”, uno dei componenti isolati il cui insieme forma il
dispositivo di scarico (per esempio: tubi e tubazioni di
scarico, il silenziatore propriamente detto) e l’eventuale
dispositivo di aspirazione (f‌iltro dell’aria). Se il motore
dev’essere munito di un dispositivo di aspirazione (f‌iltro
dell’aria e/o ammortizzatore di rumori d’aspirazione),
indispensabile per garantire l’osservanza dei valori limite
del livello sonoro, detto dispositivo deve essere conside-
rato come elemento avente la stessa importanza del di-
spositivo di scarico;
2.6. “massa in ordine di marcia” (così come def‌inita
nella sezione 4.1.2 della norma ISO 6726:1988), la massa
del veicolo in ordine di marcia e munito delle seguenti
dotazioni:
a) equipaggiamento elettrico completo, compresi i di-
spositivi d’illuminazione e di segnalazione forniti dal co-
struttore;
b) tutti gli strumenti e dispositivi prescritti da qual-
sivoglia legislazione in forza della quale si esegue una
misurazione della massa a secco del veicolo;
c) tutte le quantità di liquidi necessarie per garantire
il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo e il
serbatoio riempito f‌ino ad almeno il 90 % della capacità
specif‌icata dal costruttore;
d) equipaggiamento supplementare solitamente forni-
to dal costruttore in aggiunta a quello necessario per il
normale funzionamento [cassetta porta-attrezzi, baulet-
to(i), parabrezza, dispositivi di protezione ecc.].
Note:
1. Nel caso dei veicoli alimentati da una miscela di olio e
carburante:
1.1. se il carburante e l’olio sono premiscelati, con il termine
“carburante” s’intende anche la premiscela di olio e carburante;
1.2. se il carburante e l’olio sono dosati separatamente, con
il termine “carburante” s’intende soltanto la benzina; [in questo
caso, la “benzina” è già menzionata alla lettera c) del presente
paragrafo.];
2.7. “potenza massima nominale netta”, il regime no-
minale del motore così come specif‌icato nella norma ISO
4106:2004. Il simbolo Pn indica il valore numerico della
potenza netta massima nominale espresso in kilowatt;
2.8. “regime nominale di rotazione del motore”, il re-
gime di rotazione dichiarato al quale il motore sviluppa

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