Reg. (UE) 1 febbraio 2013, n. 93

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Arch. loc. e cond. 3/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Una volta ottenute le credenziali di accesso (utenza
e password) dalla Questura competente territorialmen-
te, al primo accesso al servizio l’utente deve effettuare le
seguenti operazioni preliminari:
download del certif‌icato digitale client di cui al prece-
dente punto 2.2.2
installazione del certif‌icato su ogni postazione che
intende utilizzare per la trasmissione.
2.4 Inserimento delle schedine alloggiati
L’utente, successivamente all’autenticazione e all’acces-
so all’area di lavoro, può trasmettere le schedine alloggiati
secondo due modalità alternative di seguito descritte.
2.4.1 Inserimento On Line di singole schedine
Tale modalità consente di inserire una singola schedi-
na per volta (relativa ad un ospite singolo, ovvero ad un
capo famiglia o ad un capo gruppo più i relativi ospiti),
digitando i contenuti dei singoli campi di cui al punto 1.
2.4.2 Trasmissione di un f‌ile in formato testuale
Tale modalità consente di trasmettere f‌ile in formato
testuale (estensione txt, secondo la codif‌ica ASCII Stan-
dard) contenenti i dati relativi a più schedine, secondo le
seguenti regole:
Il f‌ile deve contenere una riga per ogni alloggiato e cia-
scuna riga deve riportare tutti i campi del tracciato record
(vedi punto 2.4.4) per un totale di 188 caratteri, eventual-
mente disponendo spazi bianchi per i campi vuoti o non
compilati per tutta la relativa lunghezza;
Al termine di ciascuna riga, esclusa l’ultima, va aggiun-
to il ritorno a capo (carattere CR) e l’avanzamento di linea
(carattere LF);
Le righe relative agli ospiti (familiari e componenti di
gruppo) devono seguire immediatamente quelle relative
ai rispettivi capo-famiglia e capo-gruppo; inoltre la data
di arrivo deve essere la stessa del relativo capo-famiglia o
capo-gruppo.
2.4.3 Set di caratteri ammessi
I campi a testo libero (Cognome, Nome e Tipo Docu-
mento) hanno i seguenti vincoli relativamente ai caratteri
ammessi:
Cognome, Nome: Lettere maiuscole e minuscole (com-
prese le accentate), apostrofo (codice ASCII 39);
Numero Documento: Lettere maiuscole e minuscole,
numeri (0...9), punto (codice ASCII 46), trattino (codice
ASCII 45), barra inclinata (codice ASCII 47).
2.4.4 Tracciato record
La tabella 1 riassume il tracciato record che ciascuna
riga del f‌ile testuale deve rispettare.
3 Ricevuta
3.1 Ricevuta digitale
La trasmissione delle comunicazioni secondo le moda-
lità di cui all’art. 2 del presente decreto prevede, quale ri-
scontro dell’avvenuta comunicazione, che ciascuna strut-
tura ricettiva scarichi e conservi un apposito documento
di ricevuta in formato pdf (portable document format),
f‌irmato digitalmente e contenente esclusivamente il nu-
mero di schedine trasmesse in una data giornata.
3.2 Ricevuta fax
Nei casi di impossibilità alla trasmissione delle co-
municazioni con mezzi informatici/telematici secondo
le modalità di cui all’art. 2, le strutture ricettive possono
avvalersi della modalità di trasmissione a mezzo fax di cui
all’art. 3 del presente decreto.
Quale riscontro dell’avvenuta comunicazione, la
struttura ricettiva dovrà conservare copia della ricevuta
rilasciata dal dispositivo fax attestante la data e l’orario
dell’invio e l’esito dello stesso.
3.3 Ricevuta posta elettronica certif‌icata
Nei casi di impossibilità alla trasmissione delle comuni-
cazioni con mezzi informatici/telematici secondo le moda-
lità di cui all’art. 2, le strutture ricettive possono avvalersi
della modalità di trasmissione a mezzo posta elettronica
certif‌icata di cui all’art. 3 del presente decreto.
Quale riscontro dell’avvenuta comunicazione, la struttu-
ra ricettiva dovrà conservare copia delle ricevute di invio e
consegna del messaggio attestanti la data e l’orario dell’invio
e l’esito di invio del messaggio e di consegna al destinatario.
III
Reg. (UE) 1 febbraio 2013, n. 93. Norme d’applicazione
del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relati-
vo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per
quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle
abitazioni occupate dai proprietari (Gazzetta Uff‌iciale
U.E. n. L33 del 2 febbraio 2013).
1. (Oggetto). 1. Allo scopo di migliorare la pertinenza e la
comparabilità degli indici dei prezzi al consumo armoniz-
zati («IPCA»), il presente regolamento istituisce gli indici
dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.
2. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini del presente regolamento si in-
tende per:
1)«indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai pro-
prietari»: un indice che misura le variazioni dei prezzi di
transazione di abitazioni che sono nuove per il settore
delle famiglie e di altri beni e servizi che le famiglie acqui-
stano in qualità di occupanti dell’abitazione di cui sono
proprietarie;
2)«indice dei prezzi delle abitazioni»: un indice che
misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abita-
zioni acquistate dalle famiglie.
3. (Copertura). 1. L’indice dei prezzi delle abitazioni occu-
pate dai proprietari comprende le seguenti voci di spesa:
O.1. Spese relative alle abitazioni occupate dai pro-
prietari
O.1.1. Acquisizioni di abitazioni
O.1.1.1. Abitazioni di nuova costruzione
O.1.1.1.1. Acquisti di abitazioni di nuova costruzione
O.1.1.1.2. Abitazioni costruite in proprio e grandi ri-
strutturazioni
O.1.1.2. Abitazioni esistenti che sono nuove per le fami-
glie
O.1.1.3. Altri servizi inerenti all’acquisizione di abita-
zioni

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