LEGGE REGIONALE 16 marzo 2011, n. 9 - Abbinamento dei referendum regionali con le elezioni comunali per l'anno 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - parti I e II - n. 8 del 19 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disciplina transitoria dell'abbinamento dei referendum regionali con le elezioni comunali e provinciali 1. Limitatamente all'anno 2011, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum regionali con le elezioni dei consigli comunali e provinciali e con il primo turno delle elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province, alle consultazioni referendarie si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti le elezioni amministrative.

  1. Per i referendum regionali da tenersi nell'anno 2011, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), i referendum sono indetti con decreto del Presidente della Regione non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

  2. Nel caso di cui al comma...

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