DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2009 - Nuova indizione del referendum popolare per l''abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull''elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. (09A04965)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, con il quale e' stato indetto il referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Visti i propri decreti, in data 6 febbraio 2008, n. 19 e n. 20, relativi, rispettivamente, allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi per le elezioni delle nuove Camere;

Considerato che, di conseguenza, il referendum popolare indetto con il predetto decreto 5 febbraio 2008 e' stato automaticamente sospeso, ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 34, secondo e terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970;

Vista la legge 28 aprile 2009, n. 40, recante disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto:

E' nuovamente indetto il referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica», limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: «di coalizione»; art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: «Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del...

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