Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni

urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione

all'occupazione e di carattere previdenziale, e' convertito in legge

con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 marzo 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Treu, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Flick

____________

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20

GENNAIO 1998, N. 4.

All'articolo 1:

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

" 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4,

comma 2, del decretolegge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano

applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalita' del presente

comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate

allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1,

e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.";

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

" 3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'

prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di

integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25,

lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere

complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3

miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al

comma 1.";

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

" 6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui

all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,

possono prevedere...

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