Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni
urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione
all'occupazione e di carattere previdenziale, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Flick
____________
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20
GENNAIO 1998, N. 4.
All'articolo 1:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4,
comma 2, del decretolegge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano
applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalita' del presente
comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1,
e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.";
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
" 3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25,
lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere
complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3
miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 1.";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui
all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
possono prevedere...
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