Testo del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, coordinato con la legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale"
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1.
Disposizioni in materia di sostegno al reddito
1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma
17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla
possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano
fino a quindici dipendenti, e' prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime,
nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.
(( 2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del ))
(( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con ))
(( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come ))
(( modificato dall'art. 4, comma 2, del decretolegge16 maggio ))
(( 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ))
(( luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre ))
(( 1998. Alle finalita' del presente comma si provvede nei limiti ))
(( delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito ))
(( del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro ))
(( il limite massimo di 30 miliardi di lire. ))
3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: a) i trattamenti di
integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al
regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza
dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; b) i trattamenti di integrazione
salariale di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre
1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati
e' ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere
concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di
cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui
alla lettera b), per indennita' e contribuzione figurativa e l'onere
complessivo e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 1.
(( 3-bis. Il...
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