Testo del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, coordinato con la legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale"

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione

dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate

dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con

caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998 si procedera' alla

ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle

relative note.

Art. 1.

Disposizioni in materia di sostegno al reddito

1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma

17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla

possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori

licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano

fino a quindici dipendenti, e' prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini

dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime,

nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del

Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale

della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.

(( 2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del ))

(( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con ))

(( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come ))

(( modificato dall'art. 4, comma 2, del decretolegge16 maggio ))

(( 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ))

(( luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre ))

(( 1998. Alle finalita' del presente comma si provvede nei limiti ))

(( delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito ))

(( del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro ))

(( il limite massimo di 30 miliardi di lire. ))

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: a) i trattamenti di

integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al

regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza

dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; b) i trattamenti di integrazione

salariale di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre

1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre

1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre

1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati

e' ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere

concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di

cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui

alla lettera b), per indennita' e contribuzione figurativa e l'onere

complessivo e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al

comma 1.

(( 3-bis. Il...

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