CIRCOLARE 31 gennaio 2002, n. 10 - Modello 730/2002 - Redditi 2001. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti

Alle direzioni regionali Agli uffici locali Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette Ai centri operativi di Pescara e Venezia Ai centri di risposta telefonici Al Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro All'Istituto nazionale della previdenza sociale Ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e, per conoscenza

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali Al Servizio consultivo e ispettivo tributario Al Comando generale della Guardia di finanza Alle direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate Agli uffici centrali di staff dell`Agenzia delle entrate

Premessa.

Il modello 730/2002, da utilizzare per dichiarare i redditi percepiti nell'anno 2001, e' predisposto in due versioni grafiche

una di colore verde, per indicare tutti gli importi in lire, l'altra di colore azzurro, per indicare tutti gli importi in euro.

Il prospetto di liquidazione (mod. 730-3) della versione in lire differisce da quello della versione in euro. Nella versione in lire la parte riepilogativa "versamenti o rimborsi da effettuare a cura del sostituto d'imposta" e' duplicata nella seconda pagina poiche' deve essere compilata anche in euro dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. L'esposizione degli importi nelle due valute permette al contribuente un facile controllo sia dell'esito della liquidazione della dichiarazione compilata con gli importi in lire sia dell'esattezza dei conguagli in euro che il sostituto d'imposta effettuera' sulle retribuzioni dell'anno 2002.

Tutti i risultati contabili (mod. 730-4), anche delle dichiarazioni con indicati gli importi in lire, devono essere compilati dai centri di assistenza fiscale (CAF) esclusivamente con gli importi espressi in euro.

  1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2002.

    1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.

    Possono utilizzare il modello 730/2002, se hanno un sostituto d'imposta che puo' effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti

    i lavoratori dipendenti e i pensionati; i soggetti che percepiscono indennita' sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennita' di mobilita'; i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca; i sacerdoti della Chiesa cattolica; i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

    In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente puo' rivolgersi

    al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2002; a un CAF-dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2002 e conosce i dati del sostituto che effettuera' il conguaglio.

    Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R. (gia' redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2002 e conoscono i dati del sostituto che dovra' effettuare il conguaglio.

    I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se

    il rapporto di lavoro e' cessato al momento della presentazione della dichiarazione; sono a conoscenza che il rapporto di lavoro cessera' prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

    Tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730

    di lavoro dipendente; assimilato a quello di lavoro dipendente; di terreni e fabbricati; di capitale; di lavoro autonomo diverso da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni abituali; alcuni redditi diversi; alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

    Il modello 730 puo' essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

    1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730.

    Non possono utilizzare il modello 730/2002, ma devono presentare UNICO 2002 Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno 2001 hanno posseduto

    redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata; redditi d'impresa anche in forma di partecipazione; redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D del modello 730 (es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda).

    Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2002 i contribuenti che

    devono presentare la dichiarazione IVA o IRAP o dei sostituti d'imposta (es. imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA, venditori "porta a porta"); non sono stati residenti in Italia nel 2001 e/o non lo sono nel 2002; nel 2002 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

    Non puo' essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

    1.3 Dichiarazione congiunta.

    I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.

    La dichiarazione congiunta non puo' essere presentata se uno dei coniugi e' titolare, nel 2001, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi "diversi" non compresi nel quadro D del modello 730), o, comunque, e' tenuto a presentare il modello UNICO 2002 Persone fisiche.

    Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei due sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio.

    Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale e' presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata ad un CAF.

    Non e' possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge e' deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti.

    1.4 Presentazione del modello 730.

    I contribuenti, per adempiere gli obblighi di dichiarazione, possono rivolgersi al proprio sostituto d'imposta, se presta assistenza fiscale, o ad un CAF-dipendenti scelto autonomamente.

    Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il 30 aprile 2002

    il modello 730/2002, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto; il modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, nell'apposita busta chiusa, anche se non compilato.

    Puo' essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef". Vanno inserite in una sola busta, con l'indicazione dei dati anagrafici del dichiarante, le scelte effettuate dai coniugi che hanno presentato la dichiarazione congiunta.

    Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve, invece, essere conservata dal contribuente, anche in caso di assistenza prestata da un CAF, fino al 31 dicembre 2006 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

    Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale prestata da un CAF-dipendenti deve presentare entro il 31 maggio 2002

    il modello 730/2002 gia' compilato oppure puo' chiedere assistenza per la compilazione; il modello 730-1 con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef.

    Il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformita' dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

    Le stesse modalita' e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui e' socio.

    1.5 Dichiarazione...

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