REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 6 - Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lettera a) e d), art. 38 e art. 55, comma 18).
(Pubblicato nel 1º S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a
il seguente regolamento regionale:
Art. 1
Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 37, 38 e 55 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) definisce:
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i criteri guida in base ai quali i comuni redigono il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) che ineriscono:
1) le attivita' delle amministrazioni comunali in materia di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi nel sottosuolo;
2) i requisiti tecnici delle infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento delle reti dei servizi, in seguito denominate 'infrastrutture';
3) il rilascio delle autorizzazioni comunali per gli interventi nel sottosuolo;
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i criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l'individuazione delle modalita' per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale.
Art. 2
Campo di applicazione 1. Le norme del presente regolamento si applicano per l'alloggiamento nel sottosuolo delle reti di sottoservizi di seguito elencate:
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acquedotti;
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condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane (a gravita');
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elettrodotti MT o BT, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;
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reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati;
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condotte per il teleriscaldamento;
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condotte per la distribuzione del gas;
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altri servizi sotterranei;
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le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio.
Art. 3
Pianificazione comunale del sottosuolo 1. I comuni sono tenuti a redigere e approvare il PUGSS ai sensi degli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 26/2003, dell'art. 9, comma 8, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonche' ai sensi dell'art. 3 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici).
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Il PUGSS e' lo strumento di pianificazione del sottosuolo con il quale i comuni organizzano gli interventi nel sottosuolo e le reti dei servizi in esso presenti.
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Il PUGSS costituisce strumento integrativo di specificazione settoriale del piano dei servizi di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12/2005 per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, e, deve essere congruente con le altre previsioni del medesimo piano dei servizi e con quelle degli altri elaborati del piano per il governo del territorio (PGT).
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Il comune, anche sulla base degli indirizzi strategici di sviluppo indicati nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e negli altri elaborati del piano per il governo del territorio (PGT), individua nel PUGSS, in funzione delle aree interessate, delle esigenze dell'utenza e sulla base di valutazioni di sostenibilita' ambientale nonche' tecnico-economiche, le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie.
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I comuni con il PUGSS dettano altresi' le modalita' e gli strumenti procedurali per la cronoprogrammazione degli interventi previsti, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche.
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I comuni, durante la fase di redazione del PUGSS procedono, con le modalita' piu' opportune, alla consultazione dei gestori delle reti esistenti sul territorio e degli altri soggetti eventualmente interessati.
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Al fine di conseguire omogeneita' a livello regionale, i PUGSS devono essere ispirati ai criteri generali di cui all'art. 4 e uniformati alle indicazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.
Art. 4
Criteri generali per la redazione del PUGSS 1. Il PUGSS deve:
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ispirarsi all'uso razionale della risorsa sottosuolo, da perseguire attraverso previsioni tese a favorire sia la condivisione e il riuso di infrastrutture esistenti sia la diffusione di nuove infrastrutture;
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assicurare la coerenza delle scelte adottate - nel perseguimento dei fini di cui...
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