REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 6 - Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lettera a) e d), art. 38 e art. 55, comma 18).

(Pubblicato nel 1º S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 37, 38 e 55 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) definisce:

  1. i criteri guida in base ai quali i comuni redigono il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) che ineriscono:

    1) le attivita' delle amministrazioni comunali in materia di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi nel sottosuolo;

    2) i requisiti tecnici delle infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento delle reti dei servizi, in seguito denominate 'infrastrutture';

    3) il rilascio delle autorizzazioni comunali per gli interventi nel sottosuolo;

  2. i criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l'individuazione delle modalita' per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale.

    Art. 2

    Campo di applicazione 1. Le norme del presente regolamento si applicano per l'alloggiamento nel sottosuolo delle reti di sottoservizi di seguito elencate:

  3. acquedotti;

  4. condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane (a gravita');

  5. elettrodotti MT o BT, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;

  6. reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati;

  7. condotte per il teleriscaldamento;

  8. condotte per la distribuzione del gas;

  9. altri servizi sotterranei;

  10. le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio.

    Art. 3

    Pianificazione comunale del sottosuolo 1. I comuni sono tenuti a redigere e approvare il PUGSS ai sensi degli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 26/2003, dell'art. 9, comma 8, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonche' ai sensi dell'art. 3 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici).

    1. Il PUGSS e' lo strumento di pianificazione del sottosuolo con il quale i comuni organizzano gli interventi nel sottosuolo e le reti dei servizi in esso presenti.

    2. Il PUGSS costituisce strumento integrativo di specificazione settoriale del piano dei servizi di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12/2005 per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, e, deve essere congruente con le altre previsioni del medesimo piano dei servizi e con quelle degli altri elaborati del piano per il governo del territorio (PGT).

    3. Il comune, anche sulla base degli indirizzi strategici di sviluppo indicati nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e negli altri elaborati del piano per il governo del territorio (PGT), individua nel PUGSS, in funzione delle aree interessate, delle esigenze dell'utenza e sulla base di valutazioni di sostenibilita' ambientale nonche' tecnico-economiche, le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie.

    4. I comuni con il PUGSS dettano altresi' le modalita' e gli strumenti procedurali per la cronoprogrammazione degli interventi previsti, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche.

    5. I comuni, durante la fase di redazione del PUGSS procedono, con le modalita' piu' opportune, alla consultazione dei gestori delle reti esistenti sul territorio e degli altri soggetti eventualmente interessati.

    6. Al fine di conseguire omogeneita' a livello regionale, i PUGSS devono essere ispirati ai criteri generali di cui all'art. 4 e uniformati alle indicazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

    Art. 4

    Criteri generali per la redazione del PUGSS 1. Il PUGSS deve:

  11. ispirarsi all'uso razionale della risorsa sottosuolo, da perseguire attraverso previsioni tese a favorire sia la condivisione e il riuso di infrastrutture esistenti sia la diffusione di nuove infrastrutture;

  12. assicurare la coerenza delle scelte adottate - nel perseguimento dei fini di cui...

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