PROVVEDIMENTO 7 agosto 1998 - Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico degli enti creditizi e finanziari nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti; Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di modificare, integrare e aggiornare le forme tecniche stabilite dal medesimo decreto n. 87/1992, nonche' di adeguare la disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e in particolare gli articoli 1, 16, 21 e 23; Sentita la Consob, ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 8, lettere c) e d) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale la Banca d'Italia puo' imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato delle banche e delle societa' finanziarie siano redatti in migliaia di euro, oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate; Considerata l'esigenza di integrare la disciplina delle forme tecniche dei bilanci bancari per tenere conto dell'evoluzione intervenuta nella operativita' degli intermediari;

Dispone:

  1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle banche e delle societa' finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385), sono redatti secondo le istruzioni allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che modificano le istruzioni emanate con precedente provvedimento del 16 gennaio 1995.

  2. Le differenze di cambio rilevate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.

    213, sono incluse nella voce 60 del conto economico "profitti (perdite) da operazioni finanziarie". Alle operazioni fuori...

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