LEGGE REGIONALE 23 luglio 2010, n. 25 - Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n.7.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 17 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Il Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, di seguito denominato BUR, e' lo strumento di conoscenza legale delle leggi, dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvi gli effetti ricollegati alle forme di conoscenza o pubblicita' riconosciute dall'ordinamento vigente.

  1. L'Albo notiziario della Regione ha funzioni di mera pubblicita' notizia di tutti gli atti in esso pubblicati, salva diversa disposizione di legge.

  2. Con le pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione favorisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e nel rispetto di quanto previsto a tutela della riservatezza dei terzi dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

    Art. 2

    Modalita' di pubblicazione del BUR 1. A far data dal 1° gennaio 2011, il BUR e' pubblicato esclusivamente in forma digitale sul sito istituzionale della Regione, con modalita' che garantiscono l'autenticita', l'integrita' e la conservazione degli atti pubblicati.

    Art. 3

    Consultazione e conservazione 1. La consultazione del BUR sul sito istituzionale della Regione e' libera e gratuita.

  3. La consultazione gratuita del BUR per via telematica e' garantita presso le biblioteche del sistema bibliotecario regionale di cui alla legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali), e presso gli uffici comunali.

  4. Una copia cartacea del fascicolo originale di ogni numero del BUR e' conservata dalla struttura regionale che ne cura la produzione, di seguito denominata struttura competente, anche al fine della consultazione da parte degli interessati.

  5. Il rilascio di copia, a richiesta degli interessati, e' soggetto al pagamento fissato per la riproduzione della documentazione amministrativa, nella misura e con le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 (Nuova disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).

  6. Gli interessati possono inoltre richiedere alla struttura competente l'invio a mezzo posta di una copia del BUR o di parti di esso, dietro pagamento dell'importo fissato ai sensi del comma 4.

    Art. 4

    Articolazione 1. Il BUR e' suddiviso in tre parti. La parte prima contiene:

    1. le modificazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e le relative norme di attuazione;

    2. le leggi regionali e i regolamenti regionali;

    3. le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali, a leggi statali incidenti sulla normativa regionale, le decisioni riguardanti i conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione e i ricorsi di legittimita' costituzionale promossi dal Governo contro leggi regionali;

    4. gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa vigente in materia.

  7. La parte seconda contiene:

    1. le...

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