LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2012, n. 49 - Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)'.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 56 del 31 ottobre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Obiettivi e finalita' 1. La presente legge, in attuazione del comma 9, dell'art. 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, detta norme per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la promozione della riqualificazione delle aree degradate, la riqualificazione degli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare e lo sviluppo della efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

  1. Con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente legge o di escluderne l'applicabilita' sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, nonche' stabilire limiti differenziali alle possibilita' di ampliamento previste dalla presente legge, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi.

    Art. 2

    Disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la ristrutturazione, l'ampliamento e la demolizione e ricostruzione.

  2. Per favorire azioni di riqualificazione urbana, al fine di migliorare la qualita' del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/o ricostruzione con realizzazione, quale misura premiale, di un aumento di volumetria rispetto a quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti e secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4.

  3. Il tecnico abilitato, all'atto della presentazione dell'istanza, deve attestare la volumetria esistente mediante idonea e completa documentazione di tipo grafico e fotografico; per volumetria e superficie complessiva si intendono quelle calcolate secondo i criteri ed i parametri previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune.

  4. Per volumetrie legittimamente esistenti si intendono quelle esistenti legittime o legittimate attraverso procedure di sanatoria, rilascio di condono edilizio, ovvero oggetto delle procedure di cui all'art. 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)' e ss.mm.ii., quali risultanti da perizia asseverata da un tecnico abilitato.

  5. Ai fini della presente legge si intendono per 'edifici esistenti' quelli che tali erano alla data di pubblicazione del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70. Per i comuni inclusi nel cratere sismico di cui al decreto del commissariato delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni sono considerati esistenti gli edifici che tali risultavano alla data del 6 aprile 2009, purche' sussistano le condizioni di cui all'art. 1 comma 2 della presente legge.

  6. Gli interventi di cui al comma 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al rispetto della densita' edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee, come individuate dall'art. 2 dello stesso decreto ministeriale n.

    1444/1968. Gli interventi di ricostruzione con premialita' che superino il 20 per cento del volume sugli edifici residenziali ed il 10 per cento di superficie per gli immobili ad uso non residenziale devono rispettare le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti.

  7. Per standard si intendono quelli minimi previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 1444/68.

  8. Il costo di acquisizione di altre aree equivalenti nelle immediate vicinanze per la monetizzazione delle superfici di cui al comma 5 in luogo della cessione o uso pubblico, sara' determinato ponendo a riferimento i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio o, in assenza, attraverso individuazione del prezzo di mercato.

  9. Fermo restando il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, e di quelle relative all'efficienza energetica...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT