LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 23 - Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validita'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 15 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

La seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione del Veneto, a sostegno della solidarieta' sociale, del contenimento della spesa farmaceutica regionale e della tutela della salute, promuove ogni iniziativa volta a incentivare il riutilizzo di farmaci inutilizzati e in corso di validita', in attuazione dell'art. 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)' e successive modificazioni.

Art. 2

Fattispecie di riutilizzo dei medicinali 1. Ai sensi dell'art. 2, commi 350 e 351 della legge n. 244 del 2007, sono oggetto di riutilizzo:

  1. le confezioni di medicinali in corso di validita', ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui all'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 'Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali' e successive modificazioni, ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI), per un loro congiunto, dalle aziende unita' locali socio-sanitarie (aziende ULSS), da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) o da organizzazioni non lucrative aventi finalita' di assistenza sanitaria riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 'Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato' e successive modificazioni. Dette confezioni di medicinali sono riutilizzabili nell'ambito delle stesse RSA o aziende ULSS o IPAB o organizzazioni non lucrative, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare all'azienda ULSS o all'IPAB o all'organizzazione non lucrativa;

  2. al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validita', ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali e' prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad...

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