La responsabilità amministrativa (rectius, penale) delle persone giuridiche (D.L.VO 231/01). La vexata quaestio sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato

AutoreMichele Cattadori
Pagine1347-1349

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@1. Premessa sull'inquadramento della responsabilità penale dell'ente

- L'esame della questione sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente sub iudice richiede un breve esame sulla natura giuridica della responsabilità ascritta all'ente.

In punto sono varie le concezioni dottrinarie con cui si è cercato di dare un inquadramento sistematico alla responsabilità de qua. Più in particolare un orientamento ha ricondotto la responsabilità dell'ente alla struttura di illecito plurisoggettivo a concorso necessario 1, assimilando così la responsabilità dell'ente allo schema del concorso di persone nel reato; tuttavia è stato osservato come «... la condotta reale è una sola ed è quella della persona fisica e abbiamo più imputazioni di questa medesima condotta reale a soggetti diversi, quindi, la struttura è esattamente opposta a quella del concorso di persone ...» 2.

Altra teoria, invece, ha ricondotto la responsabilità dell'ente alla struttura della responsabilità commissiva mediante omissione, ex art. 40 comma 2 c.p., e, segnatamente, da culpa in vigilando (ex art. 2049 c.c.). Tuttavia tale ricostruzione non sembra corrispondere con il disposto normativo (cfr. artt. 5, 6 D.L.vo 231/01), in quanto l'ente è responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo favore, ed il collegamento finalistico che intercorre tra l'ente e l'autore materiale del reato-evento non è riscontrabile nella disciplina ex art. 2049 c.c., la quale, è notoriamente caratterizzata dall'esistenza di una relazione occasionale tra autore materiale e "datore di lavoro". Oltre a ciò varrà considerare come, ex art. 8 D.L.vo 231/01, la responsabilità dell'ente sussista indipendentemente dalla individuazione dell'autore materiale del reato, ed anche tale carattere costituisce un ulteriore punto di rottura con la ricostruzione di detta responsabilità con la disciplina dell'art. 2049 c.c. La giurisprudenza, in punto, sembra ormai incline nel non condividere questo secondo orientamento 3.

Non è la sede per addentrarsi ulteriormente nella querelle sulla natura giuridica della responsabilità de qua; varrà qui più semplicemente indicare come possa essere ricondotta a una «fattispecie pluriascrittiva eventuale, in base alla quale la responsabilità dell'ente risulta, ad un tempo, subordinata al reato realizzato dalla persona fisica e autonoma dalla responsabilità di quest'ultima» 4. In punto la recente giurisprudenza 5 è incline a ritenere si tratti di una forma di responsabilità di natura auto- noma e diretta dell'ente, in quanto, quest'ultimo, viene espressamente riconosciuto quale autonomo centro di imputazione e viene così assoggettato a una disciplina 6 ed a conseguenze diverse da quelle a cui è assoggettata la persona fisica. Deve infatti ritenersi che il reato sia stato commesso dal soggetto fisico materialmente autore della condotta, ma (ex artt. 5, 6 D.L.vo 231/01) anche dall'ente alla cui espressione di volontà la persona fisica era preposta (ciò in virtù della relazione qualificata con l'ente assimilabile al principio di compenetrazione o immedesimazione organica) e nel cui interesse o al cui vantaggio la condotta medesima è rivolta 7. Così argomentando, l'ente può essere ritenuto colpevole e direttamente responsabile della condotta materiale del suo preposto in virtù di quella volontà psicologica insita nella condotta colposa omissiva che è riscontrabile nella suitas. Id est in virtù del fatto che l'azione si considera cosciente e volontaria se era dominabile dal volere. In tale accezione rientra a pieno la volontà dell'ente di non organizzare e attuare un valido sistema di organizzazione e gestione che scongiurasse la condotta delittuosa.

Sulla base delle succitate motivazioni, data la convergenza della responsabilità della persona fisica con quella dell'ente (pur sussistendo un'unica condotta reale) la più recente giurisprudenza di legittimità 8 e di merito 9 ha ritenuto cumulative le due responsabilità «... sussistendo un nesso tra le due forme di responsabilità che, pur non identificandosi con la figura tecnica del concorso, a essa è equiparabile in quanto da un'unica azione criminosa scaturiscono una pluralità di responsabilità ...» (Cass. 19764/09).

@2. La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato

- Il contrasto sulla diversa natura giuridica della responsabilità dell'ente si ripercuote anche sull'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente medesimo ed è oggetto di controverse interpretazioni dottrinali 10. In punto l'impostazione tradizionale ancòra la responsabilità civile dell'ente al disposto...

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