CONCORSO (scad. 15 dicembre 2011) - Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventinove sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante 'codice dell'ordinamento militare' ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante 'testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare', come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;

Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011- 2013;

Ravvisata la necessita' di indire per il 2012, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 29 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;

Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare.

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 29 (ventinove) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

2. Dei 29 (ventinove) posti messi a concorso:

a) 26 (ventisei) sono riservati a favore degli appartenenti al ruolo ispettori nella qualifica di luogotenente e nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

b)1 (uno) e' riservato a favore degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito;

c) l (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

3. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo art. 12.

4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare o annullare il presente decreto, modificare il numero dei posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale.

Art. 2

Requisiti di partecipazione 1. Al concorso, di cui all'art. 1, possono partecipare i concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate categorie:

a) ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri in congedo che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano ultimato il servizio di prima nomina;

b) ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;

c) ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente delle disposizioni dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;

d) luogotenenti, marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a 'superiore alla media' ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti.

2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) non aver superato il giorno di compimento del:

1) 40° anno di eta' ed aver compiuto il 26° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d);

2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c);

3) 32° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al precedente comma 1, lettera a).

Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1, della legge 11 dicembre 1969, n.

910 e successive modificazioni ed integrazioni.

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale di loro scelta;

d) godere dei diritti civili e politici;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;

f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

g) non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la...

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