Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 6, comma 4, della

31 marzo 2000, n. 78, che, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; Visto l'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, recante regolamento disciplinante l'attivita' sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale; Visto l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e successive modifi-cazioni, che autorizza il personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nei gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale a non presenziare alle attivita' di servizio, secondo determinate modalita'; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 maggio 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; Sulla proposta del Ministro della difesa;

E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Compiti del Centro sportivo carabinieri 1. Il Centro sportivo carabinieri, di seguito denominato: «Centro», cura il mantenimento e la promozione dell'attivita' agonistica dell'Arma dei carabinieri e persegue l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.

  1. L'articolazione del Centro e l'impiego del personale sono disciplinati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

    Art. 2.

    Riconoscimento e affiliazione 1. Il Centro e' rappresentato nel Comitato sportivo militare ed e' riconosciuto, ai fini sportivi, sulla base di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

  2. Il Centro ottiene l'affiliazione alle federazioni sportive, in base alle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche.

    Art. 3.

    Reclutamento

  3. Il reclutamento degli atleti del Centro ha luogo, annualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, mediante pubblico concorso per titoli, nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri.

  4. Gli aspiranti, oltre ai requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, debbono aver conseguito nell'anno precedente, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.

  5. I vincitori sono ammessi ad uno specifico corso formativo in qualita' di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale vengono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorita' da questi...

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