DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n. 113 - Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n.113

Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli

del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, il quale, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate; Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che fa salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 78 del 2000; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto l'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, riguardante il regolamento che disciplina l'attivita' sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005; Sulla proposta del Ministro della difesa;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti dei Centri sportivi

1. I Centri sportivi delle Forze armate, di seguito denominati

Centri

, curano il mantenimento e la promozione dell'attivita' agonistica delle Forze armate e perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio delle stesse e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79) concernente delega al Governo in materia di riordinamento dell'Arma dei carabinieri, del corpo forestale dello Stato, del corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, e' il seguente

Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1.-3. (Omissis).

4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate 1e modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno, precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza; d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

.

- Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2004, n. 204) concernente sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e' il seguente

Art. 11 (Reclutamento). - 1. (Omissis).

2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneita', possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1° aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneita', il volontario viene sottoposto a nuova valutazione

.

- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122.

- Il testo dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1987, n. 11), concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e' il seguente

Art. 29 (Attivita' sportiva). - 1. Le Forze armate, nell'ambito delle attivita' loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei...

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