DECRETO 18 ottobre 2006, n. 292 - Regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di addetto/coordinatore linguistico

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE

INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ´Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'esteroª;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 3156 del 6 maggio 1991 ed il successivo decreto del Ministro degli affari esteri n. 3297 del 27 maggio 1991 concernenti la composizione della ´Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'esteroª, istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della predetta legge n. 401;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264, recante ´modalita' concernenti lo svolgimento del concorso per titoli ed esami per l'accesso alla settima qualifica funzionale dell'area della promozione culturaleª;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e successive modifiche;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio 1995;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16 febbraio 1999 dall'A.R.A.N. e dalle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali;

Visto il Contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero degli affari esteri, sottoscritto il 3 agosto 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante ´Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheª;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in particolare laddove si stabilisce che ´alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)ª di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Ritenuto pertanto di dover innovare la precedente disciplina, di cui al citato decreto interministeriale 13 aprile 1993, n. 264;

Sentito il parere espresso dalla predetta commissione nella seduta del 20 febbraio 2006, per la parte concernente la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 marzo 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 0211512 in data 8 giugno 2006;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione al concorso

  1. Per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale C1 dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono richiesti i seguenti requisiti:

    1. cittadinanza italiana;

    2. diploma di laurea conseguito secondo il precedente ordinamento didattico degli atenei in campo umanistico, giuridico, economico, sociale e dello spettacolo, oppure conseguito secondo il nuovo ordinamento, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle seguenti classi: 3; 5; 11; 13; 14; 15; 17; 23; 29; 30; 31; 35; 36; 38; 39;

    3. idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di ´addetto/coordinatore linguisticoª, sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.

  2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

    1957, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio

    1957, n. 686, contiene le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

    1967, n. 18, reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli

    Affari esteri.

    - Si trascrive il testo dei relativi articoli 4, 5 e 12

    della legge 22 dicembre 1990, n. 401:

    ´Art. 4 (Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero). - 1. E' istituita presso il

    Ministero la commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

  3. La commissione:

    1. propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana e per lo sviluppo della cooperazione cultura internazionale;

    2. esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre amministrazioni dello Stato, da regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai sensi del comma primo dell'art. 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma secondo dello stesso articolo;

    3. formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunita' italiane;

    4. collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze...

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