Regolamento di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di recepimento della direttiva 2002/94/CE della Commissione del 9 dicembre 2002, recante talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, ...

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 2005, n.179 Regolamento di attuazione del

legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di recepimento della direttiva 2002/94/CE

della Commissione del 9 dicembre 2002, recante talune modalita' di applicazione

della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia

di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre

misure.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dai prelievi agricoli, dai dazi doganali, dall'imposta sul valore aggiunto e da talune accise; Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 69 del 2003, il quale prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del medesimo decreto legislativo, anche sulla base di quelle emanate dai competenti organi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 76/308/CEE; Vista la direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, modificata dalla direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Ritenuta la necessita' di dare esecuzione alle norme contenute nel predetto decreto legislativo n. 69 del 2003; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva n. 2788/2004 per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004, ai cui rilievi e' stato adeguato il testo del presente regolamento ad eccezione

  1. dell'invito a richiamare espressamente all'articolo 12 le ipotesi di esclusione dell'assistenza richiesta indicate nell'articolo l'articolo 14, primo comma della direttiva 76/308/CEE modificato dall'articolo 1, punto 8), della direttiva 2001/44/CE, in quanto tale disposizione comunitaria subordina la facolta' di respingere una richiesta di assistenza, nel caso in cui il recupero del credito possa determinare gravi difficolta' di ordine economico o sociale nello Stato dell'autorita' adita, alla condizione che anche l'ordinamento di tale stesso Stato preveda la possibilita' di non procedere al recupero per analoghi crediti nazionali, non vigendo in Italia una disciplina in tal senso; b) dell'invito ad inserire nell'articolo 7 la stessa disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, in quanto risulterebbe incongruente far riferimento, in una norma interna, alla verifica di un requisito, quello della necessita' che la richiesta di notifica riguardi ogni persona fisica o giuridica che, secondo le norme vigenti nel territorio dello Stato membro richiedente, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che lo riguardi, di esclusiva pertinenza delle autorita' estere che rivolgono all'Italia richieste di assistenza; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-1593 del 7 febbraio 2005);

    Adotta il seguente regolamento:

    Art. 1.

    Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto si intende per

  2. trasmissione ´per via elettronicaª, la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione digitale) di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; b) rete ´CCN/CSIª, la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull'Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunita' per assicurare le trasmissioni per via elettronica tra le autorita' competenti nel settore delle dogane e dell'imposizione.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse

    - Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69 (Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonche' ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003, S.O.

    - La direttiva 2001/44/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dai prelievi agricoli, dai dazi doganali, dall'imposta sul valore aggiunto e da talune accise, e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 175 del 28 giugno 2001.

    - L'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.

    69, e' rubricato: ´Norme di esecuzioneª. Si trascrive il testo del comma 2: ´Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con uno o piu' decreti, ad adottare le disposizioni di attuazione del presente decreto, anche sulla base di quelle emanate dai competenti organi dell'Unione europea ai sensi dell'art. 22 della direttiva 76/308/CEE.ª.

    - La direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 073 del 19 marzo 1976. Si trascrive il testo dell'art. 22

    ´Art. 22. - 1. Le modalita' pratiche per l'applicazione dell'art. 4, paragrafi 2 e 4, dell'art. 5, paragrafi 2 e 3, dell'art. 7, paragrafi 1, 3 e 5, degli articoli 9 e 11 e dell'art. 12, paragrafo 1, nonche' quelle relative alla conversione, al trasferimento delle somme recuperate e alla determinazione di un importo minimo dei crediti che puo' dar luogo ad una domanda di assistenza, sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.

    1. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti; ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'art. 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

    2. a) La Commissione adotta le disposizioni proposte quando esse sono conformi al parere del comitato; b) quando le disposizioni proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata; c) se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta e' pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.ª.

    - La direttiva 2002/94/CE della Commissione del 9 dicembre 2002, recante talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE, modificata dalla direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, e' stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 337/41 del 13 dicembre 2002.

    - La direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 168/68 del 1∞ maggio 2004, adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalita', in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia.

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 - supplemento ordinario n. 163) reca: ´Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ª.

    - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 - Supplemento ordinario. n. 86) concerne: ´Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriª. Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3: ´Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazioneª.

    - L'art. 14, comma 1, della direttiva 76/308/CEE prevede: ´L'autorita' adita non e' tenuta

  3. ad accordare l'assistenza prevista dagli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito e' di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficolta' d'ordine economico o sociale nello Stato membro in cui essa ha sede; b) a procedere al recupero del credito quando l'autorita'...

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