Il recesso del socio nella società a responsabilità limitata: un caso clinico

AutoreGiuseppe B. Portale e Alessandra Daccò
Pagine671-683
Giuseppe B. Portale e Alessandra Daccò
Il recesso del socio nella società a responsabilità limitata:
un caso clinico*
S: 1. Premessa. – 2. Un caso clinico. – 3. Questioni collaterali. – 4. L’invalidità delle clausole sta-
tutarie contenenti la disciplina del recesso e della liquidazione della quota. – 5. Il recesso conseguente
alle nuove previsioni dello statuto. Conclusioni.
1. È noto che l’istituto del recesso è stato oggetto di profonde modiche con la
riforma del diritto societario del 2003, in quanto considerato dal legislatore eciente
strumento di tutela dei soci nell’ambito della disciplina della società a responsabilità li-
mitata. Al proposito, basta richiamare un passo della Relazione (§ 11) al d.lgs. n. 6 del
2003, dove si rimarca che «signicativo aspetto della riforma in tema di partecipazione
a società a responsabilità limitata è quello concernente la disciplina del recesso nell’art.
2473. Essa comporta infatti un rilevante ampliamento delle ipotesi attualmente previste
ed amplia così quello che in questi tipi di società risulta concretamente lo strumento più
ecace di tutela per il socio». Per quanto, dunque, l’istituto abbia trovato largo spazio
nella novella legislativa, esso, tuttavia, ha generato – non solo un acceso dibattito sulla
eettiva «appetibilità» e sulle conseguenze negative (sia per la società, sia per i creditori
sociali) che il suo eccessivo uso potrebbe determinare, ma, anche, – un ampio conten-
zioso, traente origine sia da (asserite) lacune presenti nella disciplina legale, sia dalla
previsione di clausole statutarie non coerenti con la ratio di tale istituto.
2. La possibilità di un impiego distorto emerge bene da un recente caso sottoposto
al Tribunale di Como (3 luglio 2009, n. 941), sintetizzabile nei seguenti termini. L’as-
semblea di una società per azioni delibera (in data 21 novembre 1980) la sua trasforma-
zione in società a responsabilità limitata, provvedendo, di conseguenza, a variare lo sta-
tuto. In base alle modiche apportate allo stesso (che, anche dopo la trasformazione, è
rimasto atto separato rispetto all’atto costitutivo, mantenendo la denominazione di sta-
tuto), alla società – avente per oggetto «il commercio, in e senza esclusiva, l’esercizio di
agenzia, di rappresentanza, di commissione e concessione di motoveicoli e autoveicoli in
genere, macchine da lavoro, motori marini ed imbarcazioni, anche con acquisto ed iscri-
zione dei medesimi a nome della società nei pubblici registri; l’esercizio di ocina mec-
canica e di riparazione, di carrozzeria e di autorimessa ed il commercio di pezzi di ricam-
bio, accessori ed articoli tecnici in genere» – è attribuita durata no al 30 giugno 2050.
Sempre nello statuto viene, inoltre, previsto che: «la cessione delle quote sociali in tutto
o in parte per atto tra vivi è consentita soltanto fra i soci a mezzo di oerta in opzione,
* Lo scritto rielabora, ampliandolo, un lavoro apparso in RDS, 2009, 22 ss., che traeva spunto da un parere
pro veritate.

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