DECRETO 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' di «Accessori per serramenti».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per le famiglie di prodotti ´Accessori per serramentiª;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2005/C319/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C n. 319 del 14 dicembre 2005 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate EN 1125:1997/A1:2001, EN 179:1997/A1:2001, EN 1935:2002 EN 1154:1996/A1:2002, EN 1155:1997/A1:2002, EN 1158:1997/A1:2002, EN 12209:2003;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0234/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformita'

  1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

  2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica...

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