Provvedimenti concernenti i magazzini generali -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n.

349;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, e in particolare

l'articolo 1, comma 1, 2 e 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

14 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, di

recepimento della direttiva 93/12/CE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili

liquidi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro per le politiche comunitarie

28 maggio 1988, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto

con il Ministro delle finanze, 10 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47

del 26 febbraio 2000;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

"Nuovo codice della strada";

Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa

alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della

direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2000, che ha

espresso parere positivo sullo schema di provvedimento, salvo che per la parte che si pone

in contrasto con disposizioni di legge;

Considerato che per quanto riguarda il riferimento alla

legge 4 novembre 1997, n. 413, si tratta di norma ricognitiva di un precetto di legge che

non viene modificato ma riportato, alla nota n. 8 dell'allegato I, solo per esigenze di

completezza espositiva di valori gia' stabiliti dalla legge;

Considerato altresi' che, per quanto riguarda la materia

dei composti ossigenati, l'Amministrazione puo' intervenire in detta materia ai sensi del

decreto legislativo n. 280 del 1994 e si e', pertanto, separatamente avviato tale diverso

procedimento, eliminando ogni riferimento dal presente regolamento;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con

il Ministro della sanita' e sentiti il Ministro delle finanze ed il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

A d o t t a il seguente

regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela

della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da

utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad

accensione per compressione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

  1. benzina: gli oli minerali volatili destinati al

    funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per

    la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32,

    2710 00 34 e 2710 00 36;

  2. combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC

    2710 00 66, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive

    70/220/CEE, 88/77/CEE, 97/68/CE, 77/537/CEE e 92/61/CE, nonche' per le imbarcazioni

    destinate alla navigazione interna e per le automotrici ferroviarie.

    Art. 3.

    Benzina

    1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto

    e' vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche

    di cui all'allegato I.

    2. L'immissione sul mercato di benzina contenente piombo

    e' consentita fino al 31 dicembre 2001, purche' conforme alle specifiche fissate

    dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 e purche' il contenuto di

    piombo non sia superiore a 0.15 g/l.

    3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, e' vietata l'immissione

    sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato III,

    integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.

    4. In deroga al comma 2, e' consentita l'immissione sul

    mercato di benzina contenente piombo e conforme alle specifiche di cui allo stesso comma

    2, per un quantitativo massimo annuale pari allo 0.5 % delle vendite di benzina totali

    dell'anno precedente. Tale quantitativo e' destinato ad essere utilizzato da auto storiche

    e ad essere distribuito sotto la responsabilita' delle associazioni riconosciute di

    possessori di auto storiche. Il produttore trasmette, conformemente alle procedure di cui

    all'articolo 8, comma 4 del presente decreto, le informazioni relative ai quantitativi

    prodotti e alla destinazione di tale benzina.

    Art. 4.

    Combustibile diesel

    1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto

    e' vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di

    cui all'allegato II.

    2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, e' vietata l'immissione

    sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato IV,

    integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.

    3. In deroga al comma 2, con decreto del Presidente del

    Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio

    1986, n. 349, previa autorizzazione della Commissione europea, puo' essere consentita fino

    al 1 gennaio 2007, l'immissione sul mercato di combustibile diesel con un tenore di zolfo

    conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

    4. Ai fini di cui al comma 3, i produttori di combustibile

    diesel trasmettono al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio

    e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero delle finanze, entro il 31

    dicembre 2002, una istanza che documenti le gravi difficolta' ad effettuare le modifiche

    necessarie agli stabilimenti di produzione, nell'arco di tempo compreso fra la data di

    entrata in vigore del presente decreto ed il 1 gennaio 2005, al fine di assicurare la

    conformita' del combustibile diesel alle specifiche dell'allegato IV.

    5. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con i predetti

    Ministeri, nel caso di accoglimento dell'istanza, trasmette la richiesta di

    autorizzazione, prevista al comma 3, alla Commissione europea entro il 31 agosto 2003.

    Art. 5.

    Libera circolazione

    1. L'immissione sul mercato di combustibili conformi alle

    prescrizioni del presente decreto non e' soggetta a restrizioni o divieti.

    Art. 6.

    Commercializzazione di combustibili conformi a

    specifiche ecologichepiu' severe

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

    emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, puo' essere

    stabilito che in determinate zone i combustibili destinati a tutti i veicoli, o a parte di

    essi, possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi a specifiche ecologiche piu'

    severe di quelle previste nel presente decreto. Cio' al fine di tutelare la salute della

    popolazione in determinati agglomerati urbani o l'ambiente in determinate aree critiche

    sotto il profilo ecologico, nel caso in cui l'inquinamento atmosferico costituisca, o

    possa presumibilmente costituire, un problema serio e ricorrente per la salute umana o per

    l'ambiente.

    2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente,

    di concerto con il Ministero della sanita', presenta preventivamente alla...

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