Provvedimenti concernenti i magazzini generali -
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n.
349;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, e in particolare
l'articolo 1, comma 1, 2 e 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, di
recepimento della direttiva 93/12/CE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili
liquidi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro per le politiche comunitarie
28 maggio 1988, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro delle finanze, 10 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 2000;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della
direttiva 93/12/CEE del Consiglio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2000, che ha
espresso parere positivo sullo schema di provvedimento, salvo che per la parte che si pone
in contrasto con disposizioni di legge;
Considerato che per quanto riguarda il riferimento alla
legge 4 novembre 1997, n. 413, si tratta di norma ricognitiva di un precetto di legge che
non viene modificato ma riportato, alla nota n. 8 dell'allegato I, solo per esigenze di
completezza espositiva di valori gia' stabiliti dalla legge;
Considerato altresi' che, per quanto riguarda la materia
dei composti ossigenati, l'Amministrazione puo' intervenire in detta materia ai sensi del
decreto legislativo n. 280 del 1994 e si e', pertanto, separatamente avviato tale diverso
procedimento, eliminando ogni riferimento dal presente regolamento;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita' e sentiti il Ministro delle finanze ed il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
A d o t t a il seguente
regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela
della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da
utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad
accensione per compressione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
-
benzina: gli oli minerali volatili destinati al
funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per
la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32,
2710 00 34 e 2710 00 36;
-
combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC
2710 00 66, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive
70/220/CEE, 88/77/CEE, 97/68/CE, 77/537/CEE e 92/61/CE, nonche' per le imbarcazioni
destinate alla navigazione interna e per le automotrici ferroviarie.
Art. 3.
Benzina
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
e' vietata l'immissione sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche
di cui all'allegato I.
2. L'immissione sul mercato di benzina contenente piombo
e' consentita fino al 31 dicembre 2001, purche' conforme alle specifiche fissate
dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 e purche' il contenuto di
piombo non sia superiore a 0.15 g/l.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, e' vietata l'immissione
sul mercato di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'allegato III,
integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.
4. In deroga al comma 2, e' consentita l'immissione sul
mercato di benzina contenente piombo e conforme alle specifiche di cui allo stesso comma
2, per un quantitativo massimo annuale pari allo 0.5 % delle vendite di benzina totali
dell'anno precedente. Tale quantitativo e' destinato ad essere utilizzato da auto storiche
e ad essere distribuito sotto la responsabilita' delle associazioni riconosciute di
possessori di auto storiche. Il produttore trasmette, conformemente alle procedure di cui
all'articolo 8, comma 4 del presente decreto, le informazioni relative ai quantitativi
prodotti e alla destinazione di tale benzina.
Art. 4.
Combustibile diesel
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
e' vietata l'immissione sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di
cui all'allegato II.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, e' vietata l'immissione
sul mercato di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'allegato IV,
integrate con successivo decreto sulla base di specifiche direttive comunitarie.
3. In deroga al comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio
1986, n. 349, previa autorizzazione della Commissione europea, puo' essere consentita fino
al 1 gennaio 2007, l'immissione sul mercato di combustibile diesel con un tenore di zolfo
conforme alle specifiche di cui all'allegato II.
4. Ai fini di cui al comma 3, i produttori di combustibile
diesel trasmettono al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero delle finanze, entro il 31
dicembre 2002, una istanza che documenti le gravi difficolta' ad effettuare le modifiche
necessarie agli stabilimenti di produzione, nell'arco di tempo compreso fra la data di
entrata in vigore del presente decreto ed il 1 gennaio 2005, al fine di assicurare la
conformita' del combustibile diesel alle specifiche dell'allegato IV.
5. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con i predetti
Ministeri, nel caso di accoglimento dell'istanza, trasmette la richiesta di
autorizzazione, prevista al comma 3, alla Commissione europea entro il 31 agosto 2003.
Art. 5.
Libera circolazione
1. L'immissione sul mercato di combustibili conformi alle
prescrizioni del presente decreto non e' soggetta a restrizioni o divieti.
Art. 6.
Commercializzazione di combustibili conformi a
specifiche ecologichepiu' severe
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, puo' essere
stabilito che in determinate zone i combustibili destinati a tutti i veicoli, o a parte di
essi, possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi a specifiche ecologiche piu'
severe di quelle previste nel presente decreto. Cio' al fine di tutelare la salute della
popolazione in determinati agglomerati urbani o l'ambiente in determinate aree critiche
sotto il profilo ecologico, nel caso in cui l'inquinamento atmosferico costituisca, o
possa presumibilmente costituire, un problema serio e ricorrente per la salute umana o per
l'ambiente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente,
di concerto con il Ministero della sanita', presenta preventivamente alla...
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