DECRETO 18 aprile 2003 - Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689; Visti in particolare gli articoli 21, 25 e 211 della predetta Convenzione che attribuiscono agli Stati rivieraschi, singolarmente o congiuntamente, la facolta' di adottare misure per salvaguardare la sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle risorse biologiche del mare, preservare l'ambiente marino e prevenire, ridurre e controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e delle coste; Viste le conclusioni cui sono unanimamente pervenuti i Ministri dei trasporti dell'Unione europea nel corso della 2472ª sessione del Consiglio, tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2002 e le analoghe conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 9 dicembre 2002, secondo cui il trasporto degli idrocarburi piu' pesanti deve aver luogo unicamente mediante navi cisterna a doppio scafo e, pertanto, gli Stati membri hanno convenuto sull'opportunita' di adottare misure per controllare e limitare, in termini non discriminatori ed in conformita' con il diritto internazionale del mare, il traffico operato con navi di eta' superiore ai quindici anni adibite al trasporto di dette tipologie di prodotti entro le 200 miglia dal loro litorale, in quanto le medesime costituiscono una minaccia per l'ambiente marino; Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 che confermano l'impegno dell'Unione europea per rafforzare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino; Vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio presentata dalla Commissione europea il 20 dicembre 2002, che, prevede, tra l'altro, il divieto di accesso ai porti comunitari per le navi petroliere che trasportano i prodotti petroliferi pesanti piu' inquinanti; Visto l'art. 83 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la facolta' di limitare o vietate il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di...

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