Applicazione dei corrispettivi di energia reattiva da parte di imprese distributrici che adottano il regime tariffario sem-plificato per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 23/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 marzo 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04), e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato); Considerato che

l'art. 13 del Testo integrato introduce il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione (di seguito: regime semplificato), applicabile alle imprese distributrici sulle cui reti sono presenti meno di 5000 punti di prelievo; ai sensi del comma 13.2, le imprese ammesse al regime semplificato applicano un corrispettivo per il servizio di distribuzione pari alla tariffa TV2; la possibilita' di applicare componenti tariffarie ai prelievi di energia reattiva e' prevista dal comma 7.3 del Testo integrato, limitatamente al caso di applicazione di opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione (di seguito: regime ordinario); nel regime ordinario i ricavi ottenuti dall'impresa distributrice in applicazione di corrispettivi per prelievi di energia reattiva concorrono a formare i ricavi effettivi sottoposti al vincolo V1; il meccanismo di integrazione dei ricavi a V1 previsto dall'art.

50 del Testo integrato garantisce alle imprese ammesse al regime semplificato di ottenere un ricavo pari almeno a quello previsto dal medesimo vincolo V1, tale pertanto da garantire anche la copertura dei costi connessi al prelievo di energia reattiva da parte degli utenti della rete; il livello dei prelievi di energia reattiva da parte degli utenti della rete dipende dalle caratteristiche di prelievo degli stessi e puo', con opportuni accorgimenti tecnici, essere limitato da parte degli stessi clienti; l'impossibilita' di applicare corrispettivi ai prelievi di energia reattiva priverebbe le imprese distributrici ammesse al regime semplificato della possibilita' di indurre i propri clienti ad effettuare gli interventi necessari a limitare il prelievo di energia reattiva e, conseguentemente, a ridurne gli effetti negativi sulla rete elettrica; Ritenuto che

il sistema tariffario, anche nel caso di applicazione del regime semplificato, debba consentire di trasferire sugli utenti della rete un segnale economico relativo agli oneri che il cliente provoca alla rete tramite prelievi di energia reattiva; sia pertanto opportuno prevedere corrispettivi per prelievi di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT