Reato di autoriciclaggio. Approfondimenti e rilievi critici

AutoreDomenico Giannelli
Pagine119-123
111
Rivista penale 1/2017
Varie
REATO DI AUTORICICLAGGIO.
APPROFONDIMENTI
E RILIEVI CRITICI
di Domenico Giannelli
Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la nuova fattispe-
ciedell’autoriciclaggio che punisce la condotta di riciclag-
gio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso
o concorso a commettere il reato presupposto dal quale
derivano i proventi illeciti.
Sebbene la punibilità dell’autoriciclaggio non fosse
espressamente richiesta dalle convenzioni internazionali,
essa era stata nondimeno insistentemente sollecitata tan-
to dall’OCSE (vd. il Rapporto sull’Italia del 2011) quanto
dal Fondo monetario internazionale (vd. il Rapporto sull’I-
talia del 2006).
Secondo i primi commentatori della disciplina l’inter-
vento legislativo è stato reso necessario dalla crescenti
dimensioni del fenomeno e dall’ impatto sullo svolgimento
delle attività economiche.
Appare evidente come la nuova fattispecie non sia un
corollario del reato presupposto ma risulti del tutto au-
tonoma, dotata di un suo disvalore dal punto di vista pe-
nalistico, pertanto perfettamente perseguibile secondo le
norme dell’ordinamento.
Finora non era stato considerato punibile il comporta-
mento de quo basandosi sul principio che per colui il quale
partecipa al reato presupposto il riciclo di guadagni illeci-
tamente percepiti sia la normale prosecuzione dell’attività
delinquenziale perpetrata e non un’azione autonoma.
Gran parte della dottrina aveva infatti espresso la pre-
occupazione che la punibilità dell’autoriciclaggio desse
luogo a una duplicazione sanzionatoria con compromis-
sione della certezza del diritto e della tassatività delle
fattispecie penalistiche.
Con la legge n. 186 del 15 Dicembre 2014 è stato intro-
dotto nel codice penale l’articolo 648 ter 1 che sanziona
penalmente la condotta in questione.
La norma distingue due ipotesi:
- la prima, più grave, punisce con la reclusione da due
a otto anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro
chiunque, avendo commesso o concorso a commettere
un delitto non colposo punito con la reclusione pari o su-
periore nel massimo a cinque anni, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attività economiche, f‌inanziarie, impren-
ditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da
ostacolare “concretamente” l’identif‌icazione della loro
provenienza delittuosa (art. 648-ter.1 comma 1 c.p.);
- la seconda, attenuata, punisce con la reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da 2.500,00 a 12.500,00
euro, le medesime attività ove poste in essere in relazione
ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-
ter.1 comma 2 c.p.). Trovano comunque applicazione le
pene previste dal primo comma (reclusione da due a otto
anni e multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro) se il denaro, i
beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p.
(associazioni di tipo maf‌ioso anche straniere) ovvero al
f‌ine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo (art. 648-ter.1 comma 3 c.p.).
È importante rimarcare che il presupposto dell’ auto-
riciclaggio risiede in una condotta che ostacola concreta-
mente l’identif‌icazione della provenienza delittuosa, di-
versamente da quanto accade nel reato di riciclaggiodove
l’avverbio “concretamente” non è presente.
Ciò vuol dire, come rilevato da una parte della dottrina,
che per il reato in questione non ci si potrà rimettere a
qualsiasi modalità idonea a determinare anche un sem-
plice ritardo nell’identif‌icazione della provenienza, con la
conseguenza che non sarebbero rilevanti ai f‌ini del reato
diautoriciclaggio tutte quelle operazioni le cui modalità
esecutive sono facilmente superabili con la normale dili-
genza degli organi accertatori.
Per quel che concerne i soggetti attivi del reato la nuo-
va fattispecie considera, superando la clausola di riserva
di cui al 648 bis c.p., punibile chiunque ponga in essere le
molteplici condotte indicate, “avendo commesso o concor-
so a commettere (un delitto non colposo)”, conf‌igurando
un reato proprio i cui soggetti attivi saranno l’autore del
fatto illecito-base ed anche i suoi concorrenti.
Riteniamo, come parte della dottrina coeva all’inter-
vento legislativo e successiva (1), che l’illecito in esame
sia annoverabile tra quelli c.d. propri semiesclusivi, ossia
quelle fattispecie penali la cui qualif‌ica non determina di
per sé il disvalore del fatto dato che, in assenza di detta
qualif‌ica, esso sarebbe comunque penalmente rilevante
come reato comune.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT