Configurabilità del reato di cui all'art. 88 R.d. 1127/39 Nel settore farmaceutico

AutorePaola Scasso
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La sentenza del giudice monocratico di Prato appare meritevole di essere evidenziata in quanto affronta, sotto il profilo penalistico, il fenomeno della contraffazione di validi brevetti d'invenzione industriale, non dal punto di vista meramente cartolare, ma con riferimento all'acquisto ed alla messa in vendita dell'oggetto brevettuale, illecitamentePage 292 prodotto, in violazione dei diritti di privativa del titolare del brevetto stesso.

Tale pronuncia appare maggiormente interessante se si pensa che, da un lato, la giurisprudenza penale ha avuto poche occasioni di occuparsi di tale fenomeno, essendo più frequente il ricorso da parte del titolare del brevetto alla tutela civilistica, e, dall'altro, che i brevetti violati nella fattispecie avevano per oggetto un principio farmacologicamente attivo ed il procedimento per il suo ottenimento.

Nel caso di specie, siamo quindi di fronte ad un particolare aspetto della contraffazione, quello della contraffazione di specialità medicinali, fenomeno che negli ultimi tempi è divenuto sempre più frequente ed in crescente espansione: produrre e commercializzare illecitamente medicinali coperti da brevetto garantisce un profitto pieno, evitando in tal modo di assumere rischi (che vengono trasferiti sulle spalle dei consumatori finali, soggetti deboli in quanto malati) e di sostenere le spese della ricerca.

Sotto il profilo giuridico, anche per il settore farmaceutico, la norma penale a tutela della privativa industriale derivante da brevetto è l'art. 88 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (legge invenzioni) che punisce chiunque utilizzi l'invenzione brevettata senza l'autorizzazione del titolare del valido brevetto stesso.

Tuttavia, nel delineare i confini dei diritti brevettuali e della loro tutela, all'art. 1 legge invenzioni, il legislatore ha previsto in modo tassativo specifiche ipotesi a cui non si estende tale tutela brevettuale; questo al fine di far fronte ad esigenze di carattere generale che non potrebbero altrimenti essere soddisfatte se non attraverso la compressione della tutela stessa, a scapito dei diritti del titolare del brevetto. Proprio per il loro carattere eccezionale, per la certezza del diritto che l'ordinamento deve garantire, nonché per la salvaguardia dell'intero ordine economico, tali eccezioni non possono essere soggette ad alcuna interpretazione estensiva (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale) ed essere richiamate indebitamente al fine di aggirare il dettato di cui all'art. 88 citato.

In particolare, per quel che concerne il settore farmaceutico, il legislatore ha previsto solo due ipotesi in cui è consentito a soggetti che non abbiano la titolarità del brevetto di confezionare medicinali senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 88 legge invenzioni: vale a dire rispettivamente nel caso della preparazione galenica di medicinali da parte del farmacista (c.d. eccezione galenico-magistrale) e nel caso della sperimentazione (c.d. eccezione sperimentale), attività che non hanno (o che comunque non dovrebbero avere) alcuna immediata rilevanza economica.

Nel caso di specie, si trattava di un grossista...

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