DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 60 - Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. (14G00075)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha previsto l'unificazione nel Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura dei preesistenti Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, nonche' l'adozione di un regolamento che adegui, armonizzi e coordini le disposizioni dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e 28 maggio 2001, n. 284;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 139, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) 'Comitati': il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato 'Comitato di solidarieta' antimafia' e il Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di seguito denominato 'Comitato di solidarieta' antiracket e antiusura';

  1. 'Commissari': il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso e il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

  2. 'Fondo': il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011;

  3. 'Consap': la concessionaria servizi assicurativi pubblici - s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

  4. 'elargizione': la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da soggetti danneggiati da attivita' estorsive prevista dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

  5. 'mutuo': il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303: "6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall' articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall' articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall' articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l' articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.". Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

  6. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

  7. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

  8. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.". - Per il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 vedi nella nota al titolo. - La legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, S.O. - La legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle...

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