I reati contro la famiglia nella recente giurisprudenza

AutoreMichele Di Iesu
Pagine1214-1221
1214
dott
12/2013 Rivista penale
DOTTRINA
I REATI CONTRO
LA FAMIGLIA NELLA RECENTE
GIURISPRUDENZA
di Michele Di Iesu
SOMMARIO
1. L’art. 570 c.p.: inquadramento generale e l’ interesse pro-
tetto. 2. L’art. 570 primo comma c.p.: i soggetti, la condotta
tipica, l’elemento soggettivo e i rapporti con altri reati. 3.
L’art. 570 secondo comma c.p.: i soggetti, la condotta tipica,
l’elemento soggettivo e i rapporti con l’art. 3 L. 54/2006. 4.
L’art. 571 c.p.: inquadramento generale e interesse protetto.
5. I soggetti , la condotta tipica e l’elemento psicologico. 6.
Rapporti con il delitto di maltrattamenti di cui all’art 572 c.p.
7. L’art. 572 c.p.: inquadramento generale e l’interesse protet-
to. 8. I soggetti, la condotta tipica e l’elemento psicologico. 9.
Differenza con l’art. 612 bis c.p. (reato di stalking). 10. L’art.
573: inquadramento generale e l’interesse protetto. 11. L’art.
574 c.p.: inquadramento generale e l’interesse protetto. 12. I
soggetti, la condotta tipica e l’elemento psicologico. 13. Rap-
porti tra la fattispecie delittuosa di cui all’art. 574 e quella
di cui all’art. 605 c.p. 14. L’art. 574 bis c.p.: inquadramento
generale e l’interesse protetto.
1. L’art. 570 c.p.: inquadramento generale e l’ interesse
protetto
La norma comprende una varietà di fatti incriminabili
che, però, si riferiscono ad un unico titolo di reato, che
ha come contenuto fondamentale tipico l’inosservanza
cosciente e volontaria dei vari obblighi di assistenza fa-
miliare scaturenti dal vincolo matrimoniale e dal rapporto
di parentela. Dalla lettura della norma, si evince che il
legislatore nel primo comma ha inteso tutelare l’aspetto
morale dell’assistenza, a prescindere dal sostentamento
economico, mentre nel comma secondo si è soffermato
sull’aspetto economico dell’obbligo di sostentamento, con
l’intento comune di dare una sanzione penale alla violazio-
ne degli obblighi di natura civilistica previsti dall’art. 143
c.c. e derivanti dal vincolo matrimoniale. Il delitto è puni-
bile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti
dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti
dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Il primo
comma dell’art. 570 c.p., prevede la pena alternativa della
reclusione o della multa. Il secondo comma della disposi-
zione, prevede la punibilità con le stesse sanzioni di cui al
primo comma applicate congiuntamente.
2. L’art. 570 primo comma c.p.: i soggetti, la condotta
tipica, l’elemento soggettivo e i rapporti con altri reati
Trattasi di un reato proprio posto che le condotte ivi
descritte assurgono a rilevanza penale allorquando siano
poste in essere da soggetti qualif‌icati (coniugi, ascenden-
ti, genitori). Il primo comma dell’art. 570 c.p. individua
come soggetti passivi esclusivamente i f‌igli o il coniuge.
La condotta del reato di cui al comma primo si sostanzia
nel sottrarsi agli obblighi di assistenza inerenti alla pote-
stà dei genitori o alla qualità di coniuge attraverso l’ab-
bandono del domicilio domestico o tramite una condotta
contraria all’ordine o alla morale della famiglia. Dottrina e
giurisprudenza sono concordi nel ritenere che non è suff‌i-
ciente a conf‌igurare il reato il mero fatto della sottrazione
alla coabitazione, posto che è necessario che l’abbandono
del domicilio sia ingiustif‌icato. L’abbandono della casa fa-
miliare è giustif‌icato quando sia stata proposta domanda
di separazione o di annullamento o di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 146 c.c.)
o allorquando vi siano ragioni oggettive (coniuge violen-
to) che non consentano la prosecuzione della convivenza
(Cass. n. 12310/2012). Per quanto attiene alla condotta
contraria all’ordine o alla morale della famiglia, si ritiene
che la stessa per essere penalmente rilevante deve aver
prodotto una violazione degli obblighi di assistenza, intesa
la stessa come assistenza f‌isica, morale, affettiva (Cass. n.
159661/83). La mera relazione sentimentale con altro par-
tner non assurge di per se stessa a rilevanza penale. Parte
della dottrina e un risalente orientamento della Suprema
Corte (Cass. n. 939 del 1970) ritengono che il primo com-
ma dell’art. 570 c.p., riguardi solo le condotte che violano
gli obblighi di “assistenza morale” che si concretizzino
“nella violazione ingiustif‌icata dell’obbligo di coabitazione
ovvero in comportamenti (attivi od omissivi) comunque
riconducibili ai non immutabili contenuti della nozione
di ordine e morale familiare” (Cass. n. 12516/2012). L’ob-
bligo di assistenza morale viene meno con il compimento
della maggiore età del f‌iglio. Infatti, il genitore che viola
gli obblighi di assistenza in favore del f‌iglio maggiorenne,
non commette reato anche perchè con la maggiore età
non sono ammissibili ingerenze nella vita del giovane. La
Cassazione ha evidenziato che: “gli obblighi cui fa riferi-
mento la disposizione di cui all’art. 570 comma 1 cod. pen.
riguardano, per riferimento testuale, i doveri incombenti
sull’esercente la potestà che vengono meno con l’acquisi-
zione della capacità giuridica da parte del minore conse-
guente al raggiungimento della maggiore età, residuando
la tutela penale dell’obbligo di contribuzione economica
in favore di maggiorenni non in grado di divenire autosuf-
f‌icienti economicamente, previsto dalla disposizione di
cui al comma 2 n. 2 la cui applicabilità è stata esclusa dal
giudice di merito per mancanza di prova degli elementi
costitutivi” (Cass. n. 12306/2012). Per la conf‌igurazione
del reato è suff‌iciente il dolo generico, ossia la coscienza
e volontà del fatto così come previsto dalla norma incri-
minatrice. Il reato si perfeziona con la semplice esecuzio-
ne della condotta incriminata ed è permanente ossia la
consumazione si protrae nel tempo. La decadenza dalla
potestà genitoriale, lascia inalterati i doveri sia di natura
materiale sia morale del genitore decaduto non incompa-
tibili con le cause che hanno dato origine al provvedimen-

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