Il reat o di atti persecutori

AutoreFrancesco Bartolini
Pagine1-17
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Rivista penale 1/2014
Dottrina
IL REATO DI ATTI PERSECUTORI (*)
di Francesco Bartolini
(*) Questo contributo è tratto dall’Opera di F. BARTOLINI, Lo
stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile, Collana Tribuna
juris, Ed. La Tribuna.
SOMMARIO
1. Lo stalking, come fenomeno di diffusione recente. 2. Le
ragioni che hanno condotto all’introduzione del reato di atti
persecutori. 3. Gli atti persecutori come fenomeno che non
interessa soltanto il diritto penale. 4. Gli atti persecutori ed
il risarcimento del danno. 5. Gli elementi materiali del reato
di atti persecutori; 5-1) La tipicità della condotta. 5-2) La
clausola “salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
Concorso di reati. 5-3) La natura giuridica del reato di atti
persecutori. 5-4) La reiterazione degli atti e la materialità
della condotta persecutoria. 5-5) Reato di evento o reato
di pericolo? 5-6) L’evento (anzi, gli eventi) del reato di atti
persecutori. 5-7) Il tentativo. 5-8) Reato permanente? 6.
L’elemento soggettivo del reato; 6-1) Reato doloso. 6-2) L’im-
putabilità e le cause che la escludono o la diminuiscono.
1. Lo stalking, come fenomeno di diffusione recente
Il termine “stalking” ha origine venatoria e signif‌ica,
letteralmente, fare la posta ad una preda. Per trasposizione
dal mondo della caccia, esso descrive un comportamento
tipizzato dalla sorveglianza su una vittima, scelta come de-
stinataria di condotte per essa moleste e resa oggetto di at-
tenzioni molto spesso sfocianti in vere e proprie patologie.
Il concetto essenziale che corrisponde al termine suddetto
è quello di una persona che viene braccata da un’altra, f‌ino
al punto dall’essere avvertito come un persecutore.
Il fenomeno dello stalking assunse questa denomina-
zione all’inizio degli anni ‘80, negli Stati Uniti, a seguito
di gravi fatti che ebbero per soggetti passivi personaggi
famosi dello spettacolo. Attori ed attrici furono letteral-
mente perseguitati da ammiratori che non concessero loro
respiro e discrezione; ed una attrice in vista fu pugnalata
dal suo Stalker, a Los Angeles. Seguirono altri casi ed essi
si imposero all’attenzione di sociologi, di medici legali e di
psichiatri come emersione di un atteggiamento che diven-
tava ripetitivo ed assumeva diffusione. Fu nel 1991, che in
California venne emanata la prima legge anti stalking. La
giurisprudenza americana demandò nel 1992 all’Attorney
General, massima autorità giudiziaria inquirente e requi-
rente, di condurre ricerche attraverso il National Institute
of justice allo scopo di sviluppare un modello legislativo
applicabile alle singole legislazioni degli stati membri.
Altri Paesi seguirono l’esempio, posti di fronte ad
episodi anche di sangue che evidenziavano la gravità
della situazione. Nel Regno unito fu emanato nel 1997 un
Protection from harassment act che prevede una f‌igura
criminosa in larga parte ispiratrice di quella italiana de-
gli atti persecutori e che si realizza attraverso qualunque
condotta che possa costituire molestia per una persona
oppure possa indurla a temere una imminente violenza su
di se. L’illecito ha contenuto piuttosto generico e ricorda
per qualche aspetto la nostra contravvenzione ex art.
660 codice penale. Molto più specif‌ica e dettagliata è la
previsione dell’art. 238 del codice penale tedesco (come
riformulato nel 2007), il quale punisce chi perseguita il-
lecitamente una persona cercando insistentemente la sua
vicinanza, tenti di stabilire con essa un contatto tramite
i mezzi di telecomunicazione o l’ausilio di terzi, ordini
merci o servizi utilizzando abusivamente i suoi dati per-
sonali oppure induca un terzo a mettersi in contatto con
esso, minacci con lesioni corporali l’incolumità, la salute
e la libertà della vittima o di una persona ad essa vicina,
oppure compia azioni simili che rechino grave pregiudizio
all’organizzazione della vita di tale persona.
In Italia il reato di stalking è stato introdotto con il
D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 dedicato alle misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito in
legge 23 aprile 2009, n. 38, che ha introdotto l’art. 612 bis
del codice penale. Alcune delle disposizioni in esso conte-
nute sono state estrapolate dal disegno di legge n. 733 (il
“collegato sicurezza”, destinato a completare il pacchetto
di norme varato con il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125) che era stato
già approvato dal Senato il 5 febbraio 2009; mentre le di-
sposizioni sullo stalking sono state riprese dal testo parla-
mentare approvato, con il numero 1440 dalla Camera dei
deputati il 29 gennaio 2009. Il provvedimento ha, dunque,
alle spalle un intenso lavoro parlamentare, non giunto a
conclusione per la diff‌icoltà che il Governo ha incontrato
di introdurre in tempi più rapidi correttivi di diritto posi-
tivo ad un ordinamento che non consentiva di intervenire
eff‌icacemente in una materia drammaticamente portata
all’attualità dai mass media. La risalenza delle previsioni
di illecito contravvenzionale, la facile prescrivibilità dei
reati, l’esiguità delle pene e l’impossibilità di pronunciare
provvedimenti cautelari e preventivi avevano determinato
una grave lacuna normativa nell’ordinamento.
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2. Le ragioni che hanno condotto all’introduzione del
reato di atti persecutori
L’introduzione del reato di atti persecutori è parte di
una iniziativa mirata ad uno scopo per larga parte diverso.
Il decreto legge, infatti, si pref‌issava di disporre misure di
contrasto alla violenza sessuale e di protezione della don-
na, quale soggetto debole tipicamente vittima di intempe-
ranze e di aggressioni maschili. I lavori parlamentari se-
gnalano ripetutamente l’allarmante crescita degli episodi
collegati alla violenza sessuale portati alla pubblica cono-
scenza dalle denunce e, spesso, dal ritrovamento delle
vittime in condizioni inequivocabili.
Una indagine dell’ISTAT nell’anno 2007, su “La violenza
ed i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la fami-
glia anno 2006”, con un campione rappresentativo di 25
mila donne tra i 16 ed i 70 anni, il 18,8% ha subito violenza
f‌isica, sessuale o atti persecutori da parte di un ex partner.
Quasi il 50% delle donne vittima di violenza f‌isica o ses-
suale ha subito anche comportamenti persecutori. Il 68,5%
dei partner ha cercato insistentemente di comunicare con
le donne. Il 61,8% ha chiesto ripetutamente appuntamenti
ed occasioni di incontro. Il 57% le ha aspettate fuori dalle
loro abitazioni, da scuola, o dai luoghi di lavoro. Il 55,45%
ha inviato messaggi, telefonate, e mail, lettere o regali
indesiderati. Il 40,8% le ha seguite o spiate. Secondo l’Os-
servatorio nazionale Stalking, tra il 2002 e il 2007 almeno
il 20% degli italiani, quasi sempre donne, è rimasta vittima
di persecuzioni e nella metà dei casi l’autore è stato un ex:
marito, f‌idanzato, convivente. Su 300 crimini commessi in
un anno, l’88% ha per vittima una donna.
Il provvedimento contenente la normativa sui reati
persecutori nacque, dunque, in un contesto ben preciso e,
potremmo dire, unidirezionale, in base alla constatazione
non soltanto empirica per cui il soggetto da proteggere
è quasi sempre un soggetto femminile. Ciò non toglie,
naturalmente, che disposizioni quale quella relativa agli
atti persecutori possano avere ambito di applicazione
generalizzato, in quanto il terreno nel quale esse sono ma-
turate ha fornito in pratica l’occasione per una operazione
urgente ma non anche una delimitazione a senso unico di
tale ambito.
Si legge, nell’intervento che concludeva i lavori sul
progetto di legge n. 1440 davanti alla Camera dei deputati
(On. Giulia Buongiorno, relatore del disegno di legge poi
trasfuso nel decreto legge del Governo): “… la violenza
nei confronti delle donne e gli omicidi con movente ses-
suale o passionale sono spesso “annunciati” da una serie
di atti insistenti e ripetuti (telefonate notturne, apposta-
menti, pedinamenti) che attualmente non trovano nel no-
stro ordinamento idonei strumenti di contrasto. Del tutto
inadeguata ad arginare tale fenomeno è la conf‌igurazione
del reato di molestie. Da qui, la necessità di creare una
nuova fattispecie che dilati, e al contempo anticipi, la tu-
tela della vittima. Ecco, dunque, che il disegno di legge …
è diretto a colmare un vuoto normativo e di tutela non più
sostenibile”. E, con riferimento alle condotte di stalking,
spesso contrassegnate da una vera e propria escalation,
nella stessa relazione si affermava: “… viene lesa sia la
libertà personale sia la riservatezza delle persone. E talo-
ra i danni riguardano la stessa incolumità f‌isio-psichica,
nella forma dello stress psicologico. I beni giuridici messi
in pericolo o lesi dalle condotte di stalking sono dunque
di grande rilevanza, anche nelle ipotesi in cui l’esito delle
vicende non sia drammatico. A fronte di un fenomeno così
grave e in forte aumento nella moderna società tecnolo-
gica, ed in un ambiente sempre più anonimo e di perdita
di coesione sociale, l’ordinamento reagisce con misure
troppo blande. Non stupisce dunque che in tutto il mondo
si siano adottate misure penali e non penali per fronteg-
giare il problema e anche in Italia è f‌inalmente giunto il
momento di approvare una legge sul tema”.
3. Gli atti persecutori come fenomeno che non interessa
soltanto il diritto penale.
Il caso paradigmatico dello stalking, nel nostro or-
dinamento denominato atti persecutori, è quello di un
soggetto agente (lo “stalker”) che individua un soggetto
sul quale polarizzare il suo interesse ideo affettivo e nei
cui confronti pone in essere numerosi comportamenti di
sorveglianza, di contatto e di ricerca di comunicazione. Il
prof‌ilo psicologico dell’agente ha punti in comune con chi
è colpito da dipendenza affettiva. Si tratta, in genere, di
personalità deboli, che per paura di essere abbandonati e
per la ricerca di una identità si attaccano morbosamente
a qualcuno.
Lo stalker è, per primo, vittima egli stesso della perse-
cuzione ossessiva che attua nei confronti del destinatario
della sua attenzione. Lo strumento legislativo e, in par-
ticolare, quello della repressione penale, non costituisce
pertanto un mezzo suff‌iciente ad impedire eccessi ed a ri-
portare ad un comportamento ordinato l’autore di condot-
te persecutorie. Ad un siffatto strumento vanno aff‌iancate
terapie e forme di vigilanza che incidano sull’individuo
al f‌ine di fargli recuperare un equilibrio psichico quasi
sempre compromesso. Lo stalker è spesso un individuo
con temperamento border line. O un soggetto esaltato
ed eccitato da un sentimento obnubilante e totalizzante,
con perdita del senso delle proporzioni. Le fattispecie di
minore gravità sono quelle che hanno per autore persone
giovani ed immature, smaniose di sentirsi protagoniste ed
esclusive nel loro modo di vedere il rapporto con gli altri.
Per la vittima dello stalking le molestie assillanti pos-
sono costituire un intralcio nelle normali abitudini di vita
ma possono diventare un incubo esasperante che costrin-
ge a mutare quelle abitudini. È comune il caso di ragazze
che non osano uscire più da sole dall’abitazione e che si
fanno accompagnare a scuola od al lavoro da adulti. Ma
le molestie possono diventare vere e proprie situazioni
condizionanti l’equilibrio psichico, soprattutto se accom-
pagnate da minacce, da aggressioni f‌isiche, da lesioni. Le
ripercussioni sulla psiche e sul carattere possono diven-

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