LEGGE REGIONALE 14 giugno 2012, n. 26 - Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' e della parita' giuridica e sostanziale tra donne e uomini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 34 del 20 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e finalita' 1. La Regione Abruzzo, in conformita' al principio di parita' stabilito dall'articolo 3 della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 81 dello Statuto, istituisce la Commissione per la realizzazione delle pari opportunita' e della parita' giuridica e sostanziale tra donne e uomini, di seguito denominata Commissione, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale.

  1. La Commissione opera in piena autonomia per la valorizzazione della differenza di genere ed il superamento di ogni altra discriminazione diretta ed indiretta (eta', razza, origine etnica, disabilita' e lingua, credo religioso, orientamento sessuale), per la promozione e la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna nell'educazione, nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nell'accesso alle cariche elettive ed alle funzioni direttive.

    Art. 2

    Compiti della Commissione 1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalita' di cui all'articolo 1.

  2. La Commissione, in particolare:

    a) valuta lo stato di attuazione, nella Regione Abruzzo, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;

    b) esprime parere obbligatorio su provvedimenti amministrativi e legislativi e programmi regionali aventi rilevanza diretta per la parita' di genere o che comunque la Commissione stessa richiede di esaminare;

    c) presenta al Presidente del Consiglio regionale proposte per l'adeguamento della legislazione regionale vigente;

    d) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parita' fra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;

    e) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti le condizioni di discriminazione, di cui all'articolo 1, comma 2, assicurando sulle stesse un dibattito costante e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

    f) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;

    g) promuove la presenza di ambedue i generi nelle nomine di competenza regionale;

    h) promuove la presenza di ambedue i generi nelle istituzioni;

    i) svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione di genere e sulle realta' di discriminazione nell'ambito regionale, anche su incarico dell'Assessore regionale delegato in materia di pari opportunita', di seguito denominato 'Assessore regionale competente';

    l) riferisce all'Assessore regionale competente sull'attivita' da svolgere.

  3. I provvedimenti ed i programmi regionali di cui al comma 2, lettera b), sono inviati alla Commissione d'ufficio, ovvero su richiesta della stessa.

  4. La Commissione puo' chiedere di essere ascoltata dalle Commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che a giudizio della stessa investono le questioni di genere e quelle di altra discriminazione previste all'articolo 1, comma 2.

    Art. 3

    Procedure per l'acquisizione di atti e pareri 1. Prima...

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