La liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria: realizzazione dell'attivo, restituzioni e riparti

AutoreRosa Calderazzi
Pagine27-53
ROSA CALDERAZZI
LA LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA
BANCARIA: REALIZZAZIONE DELL’ATTIVO,
RESTITUZIONI E RIPARTI
S: 1. La liquidazione dell’attivo – 2. Le cessioni aggregate o in blocco
nella l. c. a. – 2.1. La cessione delle attività e passività – 2.2. La cessione di
azienda o di rami d’azienda – 2.3. La cessione di beni e rapporti giuridici indivi-
duabili in blocco – 3. Effetti derivanti dalla cessione – 4. Il principio della parità
di trattamento dei creditori – 5. La continuazione all’esercizio dell’impresa –
6. Le operazioni finanziarie passive – 7. La restituzione e i riparti – 8. La resti-
tuzione degli strumenti finanziari: il principio della separazione patrimoniale –
9. I riparti parziali e gli accantonamenti – 10. I creditori tardivi.
1. La legge bancaria del 1936 non prevedeva una disciplina specica per
i trasferimenti aggregati, ciò nonostante nella prassi bancaria si era diffuso
l’utilizzo dell’istituto della cessione di attività e passività, in considerazione
dei vantaggi derivanti dall’utilizzo di tale strumento1.
Con il nuovo testo unico il legislatore ha voluto coordinare, all’interno di
una sola norma, tutta la fase della liquidazione dell’attivo.
L’art. 90, attribuisce ai commissari liquidatori pienezza di poteri per la
realizzazione dell’attivo; di primo acchito tale precisazione parrebbe una su-
perfetazione in considerazione del principio generale già ssato dal legisla-
tore nell’art. 84 il quale, al 1° co., nel ssare i poteri e il funzionamento degli
organi liquidatori, stabilisce che i commissari “procedono alle operazioni
della liquidazione” di cui la realizzazione dell’attivo ne costituisce una fase.
In realtà, la scelta del legislatore appare coerente con la nuova imposta-
zione di attribuire centralità alla fase della liquidazione dell’attivo rispetto
1 Sulla liquidazione coatta dell’impresa bancaria, v, ex multis, N, La disciplina delle crisi
bancarie: la liquidazione coatta amministrativa, in Giur. comm., 1996, 144; S, La liqui-
dazione coatta delle banche fra diritto comune e diritto speciale: il rinvio alla legge fallimentare,
in Banca borsa e tit. cred., 1997, 441; C, Crisi nanziaria, interventi legislativi e ordinamento
bancario, in AA.VV., Scritti in onore di Francesco Capriglione, Padova, 2010, 1195; M-
, Crisi della società bancaria e poteri dell’assemblea, in Banca borsa e tit. cred., 1996, I, 85;
P G, Brevi note sulla liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, in A.V.,
Studi in onore di Luca Buttaro, 3, Milano, 2002, 267.
28 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V
alla quale il legislatore non solo ha specicato e ampliato le tecniche di re-
alizzo, ma ha organicamente disciplinato tale fase all’interno di un’unica
norma. Nella previgente disciplina, infatti, nell’art. 72, 1° co., prima parte,
si stabiliva che i commissari avevano tutti i poteri occorrenti per realizza-
re l’attivo e per esperire le azioni spettanti alle aziende poste in liquidazio-
ne; nel successivo art. 75 veniva disciplinata la continuazione all’esercizio
dell’azienda, la possibilità di contrarre mutui, fare altre operazioni nanzia-
rie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai ni di eventuali
distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto, nonché la possibilità di
cedere in blocco le attività.
Con il nuovo testo unico il legislatore ha voluto chiarire che, in linea di
principio, i liquidatori hanno ampi poteri svincolati dalle formalità autoriz-
zatorie della Banca d’Italia e del comitato di sorveglianza2.
Se, dunque, sussiste una libera disponibilità, in capo ai commissari, ne
deriva che sarà necessario richiedere autorizzazioni o pareri solo laddove
sia espressamente previsto e che, in ogni caso, essi saranno pienamente le-
gittimati anche nei confronti dei terzi, pur nell’ipotesi di inosservanza delle
direttive della Banca d’Italia, a meno che i terzi non ne abbiano avuto cono-
scenza (art. 84, 3° co.).
È sempre fatta salva la possibilità di emanare direttive nello svolgimento
della procedura o stabilire l’autorizzazione e il parere del comitato di sor-
veglianza per alcune categorie di operazioni o atti, sia pure con una mera
valenza endoprocedurale, essendo la loro violazione inopponibile ai terzi che
non ne abbiano avuto conoscenza3.
In ogni caso, i commissari liquidatori dovranno rispettare obblighi in-
formativi sulle modalità di realizzazione dell’attivo, sia nei confronti del
comitato di sorveglianza che, ai sensi dell’art. 84, 2° co., deve controllare
l’operato degli stessi, sia nei confronti della Banca d’Italia alla quale dovrà
essere sottoposta periodicamente una relazione sulla situazione contabile e
patrimoniale della banca e sull’andamento della liquidazione (art. 84, 4° co.).
L’espressa previsione “tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo”
consente, inoltre, di affermare che le operazioni liquidatorie per un verso
assumono la forma di negozi di diritto privato, esonerati dai meccanismi del
codice di procedura civile e della legge fallimentare4, per l’altro, frutto di
un’autonomia negoziale, non ammettono l’ingerenza del debitore, fermo re-
2 In tal senso, F, sub art. 90, in Commentario al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, I, 2ª ed., a cura di Capriglione, Padova, 2001, 701, nonché in Commentario
al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, II, 3ª ed., a cura di Capriglione, Padova,
2012, 1085; C, L’ordinamento bancario, 3ª ed., Bologna, 2007, 822; C, La liquidazione
dell’attivo, in La nuova legge bancaria, a cura di Ferro-Luzzi – Castaldi, II, Milano, 1996, 1421.
Sull’art. 90, cfr, da ultimo, D, sub art. 90, in Testo unico bancario, Commentario, a cura di
Porzio, Belli, Losappio, Rispoli Farina, Santoro, Milano, 2010, 725.
3 così C, La liquidazione dell’attivo, cit., 1422.
4 P M, Poteri e funzionamento degli organi liquidatori, in La nuova legge
bancaria, a cura di Ferro-Luzzi, Castaldi, II, Milano, 1996, 1319; M A, P, La crisi
delle banche, in Diritto della banca e del mercato nanziario, Bologna, 2000, 296.

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