DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 aprile 2010, n. 87 - LR 17/2008, art. 8, comma 19. «Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attivita' di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2010) IL PRESIDENTE Visto l'art. 8, comma 19, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2009), che prevede che 'nelle more dell'adozione di un provvedimento legislativo organico di riordino della disciplina regionale in materia di istruzione e formazione professionale, in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 117 della Costituzione, allo scopo di favorire e sostenere i processi di adeguamento e qualificazione delle strutture formative regionali nella prospettiva di una crescente integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale', la Giunta regionale approvi, sentita la Commissione consiliare competente, norme di adeguamento, semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative di autorizzazione, di gestione e di rendicontazione delle attivita' formative disciplinate dalle disposizioni regolamentari vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di attuazione delle attivita' formative finanziate dal Fondo sociale europeo, di cui al proprio decreto 9 gennaio 2008, n. 07/Pres.;

Vista la deliberazione n. 33 del 14 gennaio 2010, con cui e' stato approvato in via preliminare lo schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura nel rispetto delle citate previsioni legislative e tenuto conto sia delle indicazioni e dei contributi propositivi forniti da parte degli enti di formazione professionale previamente consultati al riguardo sia delle osservazioni tecnico giuridiche formulate dagli uffici centrali competenti;

Acquisito sullo schema regolamentare suddetto il parere favorevole espresso all'unanimita' dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 23 febbraio 2010, condizionato peraltro all'accoglimento di alcune proposte di modifica, come comunicato con nota del Consiglio regionale prot. n. 01451/P del 24 febbraio 2010;

Richiamate le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la deliberazione di generalita' n. 654 del 31 marzo 2010, che ha individuato una serie di ulteriori integrazioni e correzioni da apportare allo schema regolamentare medesimo ai fni della sua approvazione in via definitiva;

Vista la deliberazione n. 681 del 15 aprile 2010 con la quale la Giunta regionale, al fne di dare attuazione al citato art. 8, comma 19, della legge regionale 17/2008, ha approvato in via definitiva il testo regolamentare modifcato nei modi suddetti, in conformita' delle proposte avanzate dalla competente Commissione consiliare e delle indicazioni formulate dalla Giunta stessa con la citata deliberazione di generalita';

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attivita' di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76', nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Uffciale della Regione.

TONDO

Allegato

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CHE SI REALIZZANO TRAMITE L'IMPIEGO DI RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA ASSEGNATE ALLA REGIONE DALLO STATO E DALL'UNIONE EUROPEA, AI SENSI DELL'ART. 52

DELLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 1982, N. 76

Capo I FINALITA' E PRINCIPI GENERALI Art. 1.

Oggetto 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), il presente regolamento reca le disposizioni generali per l'attuazione degli interventi regionali aventi ad oggetto il finanziamento di attivita' di formazione professionale che si realizzano mediante l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate dallo Stato e dall'Unione Europea a valere sul Fondo sociale europeo e su leggi statali di settore.

  1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono, nel rispetto della disciplina generale delle procedure per l'utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione Europea, come previste dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, modalita' e procedure di gestione amministrativa e finanziaria finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo regionale 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione c(2007) 5480 del 7 novembre 2007.

    Art. 2.

    Operazioni formative 1. Si definisce 'operazione formativa' l'insieme delle iniziative poste in essere dai soggetti indicati al comma 2 per la progettazione, organizzazione, gestione e documentazione di specifiche attivita' di offerta formativa approvate e finanziate dalla Regione ai sensi del presente regolamento.

  2. Le operazioni formative sono realizzate da enti pubblici o enti privati a tale scopo formalmente accreditati dalla Regione. Le operazioni formative che sono rivolte esclusivamente a lavoratori occupati possono essere realizzate a cura delle rispettive aziende, a condizione che i relativi finanziamenti regionali siano compresi nei limiti stabiliti dalla normativa europea, con particolare riferimento alla Sezione 8, articoli 38 e 39, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

    Art. 3.

    Piano dell'operazione formativa 1. Si definisce 'piano dell'operazione formativa' il documento illustrativo dell'oggetto delle iniziative di cui all'art. 2, che il soggetto attuatore e' tenuto a redigere quale atto accompagnatorio di ciascuna delle operazioni proposte per l'ammissione a finanziamento regionale.

  3. ...

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