Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario.
Disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998 -
Supplemento Ordinario n. 93
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, SUL VALORE AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE
INDIRETTE
Art. 1.
(Dividendi distribuiti da società non residenti).
1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da società non residenti, dopo il
comma 2, è inserito il seguente
"2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con
decreto del Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera
c) del comma 2".
Art. 2.
(Disposizioni in materia di cessioni di beni e prestazioni di servizio ai sensi del
decreto-legge n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 730 del
1976).
1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, quarto comma, del decreto-legge 18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n.
730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme
restando le eventuali responsabilità penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni
e di interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta per le cessioni di beni e
prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione.
2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi
relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo
all'atto del pagamento della stessa da parte del committente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie
instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Non si fa luogo al rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di
contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili).
1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la
liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche
coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Relativamente ai termini di
liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le
imposte erariali sui redditi.
2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1
dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati
di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 504 del 1992, per i quali siano
disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati
dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalità per la trasmissione ai
comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonchè di quelli concernenti le
dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati.
3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni
stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi
spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a
carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con
decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Art. 4.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni
creditizie e finanziarie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18
febbraio 1997, n. 28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla
data di entrata in vigore della predetta legge. Resta fermo in ogni caso il trattamento
fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è
consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 5.
(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche
a) all'articolo 6, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni
di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti
nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto
del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni
di cui al primo periodo"; b) all'articolo 74, quarto comma, è abrogato l'ultimo periodo.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposta di bollo).
1. All'articolo 13 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, sono
apportate le seguenti modificazioni
a) nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del
numero 2) della colonna relativa al modo di pagamento è sostituito dal seguente:
"Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli
di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento della emissione
delle stesse"; b) nella nota 3-ter del comma 2-bis, come modificata dall'articolo 3, comma
12, lettera a), numero 2), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che
presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della
predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio".
2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa di
cui al comma 1 del presente articolo, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, si
considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da
quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse.
3. Nell'articolo 7, primo comma, della tabella annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e successive modificazioni, relativa agli atti esenti
dall'imposta di bollo, dopo le parole: "libretti postali di risparmio, vaglia postali
e relative quietanze;" sono inserite le seguenti: "ricevute ed altri documenti
relativi a conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui
all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti
di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;".
Art. 7.
(Trattamento tributario su talune operazioni di credito).
1. È abrogato il numero 4) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie
per talune operazioni di credito, con effetto per i contratti stipulati dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.
(Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano).
1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si
interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale
all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai
consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la
coltivazione di idrocarburi, nonchè ai consumi di gas metano impiegato nella produzione
diretta o indiretta di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore
a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.
Art. 9.
(Tasse automobilistiche).
1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, dopoil
trentaduesimo comma è inserito il seguente
"A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione
all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al
trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o
autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della
residenza".
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI
FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art. 10.
(Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento).
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta
pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità
ordinaria...
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