LEGGE REGIONALE 28 giugno 2013, n. 4 - Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonche' misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffi ci e dei servizi della Regione. (13R00386)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 53 del 2 luglio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Trattamento economico 1. Il trattamento economico mensile spettante ai consiglieri regionali ed agli assessori, anche non componenti del Consiglio regionale, si articola in: a) indennita' di carica;

  1. indennita' di funzione;

  2. rimborso spese di esercizio del mandato. 2. In conformita' alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento economico non puo' eccedere complessivamente l'importo di euro 11.100,00 lordi per i consiglieri regionali e gli assessori, anche non componenti del Consiglio regionale, e l'importo di euro 13.800,00 lordi per il Presidente della Regione e del Consiglio regionale. 3. Sulla base dei limiti individuati al comma 2, l'indennita' di carica mensile per i consiglieri regionali, gli assessori, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Regione e' stabilita in euro 7.600,00. Ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni di Presidente del Consiglio regionale e di Presidente della Regione spetta inoltre un'indennita' di funzione mensile pari ad euro 2.700,00. Ai consiglieri regionali, agli assessori, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione e' attribuito inoltre un rimborso spese mensile per l'esercizio del mandato pari a euro 3.500,00. 4. I vice Presidenti del Consiglio regionale ed i consiglieri Segretari, di cui agli articoli 5 e 6 della deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato), nonche' i Presidenti e i vice Presidenti delle commissioni permanenti e speciali ed i capigruppo consiliari, svolgono a titolo gratuito le loro funzioni. 5. La corresponsione dell'indennita' di carica mensile, corrisposta in dodici mensilita', decorre dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale e cessa alla data di insediamento del successivo Consiglio regionale. Sull'indennita' di carica mensile dei consiglieri e' operata una trattenuta obbligatoria a fini previdenziali ai sensi della normativa regionale. 6. Ai consiglieri regionali che cessano dalla carica, o che subentrano...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT