LEGGE REGIONALE 12 aprile 2011, n. 7 - Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunita' montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 13 aprile 2011

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge disciplina il riordino territoriale e la razionalizzazione delle funzioni gia' svolte dalle Comunita' montane soppresse ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011), nonche', per la delega in materia di agricoltura, dai Consorzi di Comuni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modificazioni ed integrazioni, individuando:

  1. le norme per il conferimento delle funzioni regionali e per la razionalizzazione delle funzioni comunali svolte dalle Comunita' montane soppresse;

  2. le norme di attuazione per la soppressione e la liquidazione delle Comunita' montane disposte dall'art. 12 della legge regionale 23/2010, gli effetti ad essa conseguenti e le procedure di liquidazione;

  3. le modalita' del trasferimento delle risorse umane e strumentali;

  4. le dotazioni finanziarie attribuite.

    Art. 2

    Funzioni in materia di agricoltura e antincendio boschivo 1. A seguito della cessazione delle deleghe disposta dall'art. 12 della legge regionale 23/2010, a far data dal 1° maggio 2011, sono esercitate dalla Regione le funzioni, gia' svolte dalle Comunita' montane e dai Consorzi di Comuni, in materia di agricoltura, foreste ed economia montana, nonche' le funzioni di cui alle seguenti norme:

  5. legge regionale 9 luglio 1984, n. 36 (Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori) e successive modificazioni ed integrazioni;

  6. legge regionale 15 dicembre 1993, n. 60 (Interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura e disciplina dell'abbattimento di alberi di olivo) e successive modificazioni ed integrazioni;

  7. art. 4, comma 1, lettere a) e b), e articoli 7, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 46 e 49 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di (assetto idrogeologico) e successive modificazioni ed integrazioni;

  8. legge regionale 26 aprile 2007, n. 18 (Disciplina della raccolta della coltivazione e della commer-cializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

  9. legge regionale 13 agosto 2007, n. 27 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei) e successive modificazioni ed integrazioni;

  10. art. 18, comma 6, della legge regionale 21 novembre 2007, n.

    37 (Disciplina dell'attivita' agri-turistica, del pescaturismo e ittiturismo);

  11. art. 1, comma 1, lettere d), e), f), g), della legge regionale 21 luglio 1983, n. 30 (Ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana) e successive modificazioni ed integrazioni.

    1. A far data dal 1° maggio 2011, per le funzioni gia' svolte dalle Comunita' montane e dai Consorzi di Comuni, di cui al comma 1, ed esercitate dalla Regione ai sensi del presente articolo, la Regione si impegna a istituire 'sportelli per il territorio' in grado di dare immediata ed adeguata consulenza all'utenza.

    2. A far data dal 1° maggio 2011 e fino alla definizione della disciplina organica della protezione civile e dell'antincendio boschivo, le funzioni amministrative ed organizzative, gia' svolte dalle Comunita' montane e dai Consorzi di Comuni, connesse alle attivita' di prevenzione degli incendi boschivi e gestione del volontariato antincendio boschivo (AIB) di cui alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi) e successive modificazioni ed integrazioni e al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono esercitate dalla Regione.

    3. I Comuni che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno delegato la Comunita' montana o il Consorzio dei Comuni alle funzioni di antincendio boschivo ed in particolare alla costituzione di unita' di intervento intercomunali AIB, provvedono ad individuare al proprio interno un Comune capofila che subentra nella rappresentanza legale dell'unita' intercomunale. Qualora i Comuni non provvedano in tal senso, ogni responsabilita' ritorna in capo ai Sindaci.

    4. Le funzioni di cui all'art. 42, comma 3, della 1.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'autorizzazione preventiva di deroghe ai divieti conseguenti all'introduzione dello stato di grave pericolosita' per gli incendi boschivi, sono assegnate ai Comuni territorialmente competenti.

    5. Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cave, le funzioni relative all'autorizzazione alla riduzione della superficie definita bosco nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, di cui all'art. 47, comma 4, della legge regionale 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assegnate ai Comuni territorialmente competenti.

      Art. 3

      Funzioni in materia di vincolo idrogeologico 1. A far data dal 1° maggio 2011, le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni sono trasferite ai Comuni che le esercitano anche in convenzione fra loro e/o con la Provincia competente per territorio.

    6. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate direttamente dalla Regione e dalle Province nel caso di interventi concernenti infrastrutture viarie rispettivamente di interesse regionale o provinciale, nei procedimenti in materia di coltivazione di cave, nonche' per le opere pubbliche realizzate direttamente dai medesimi enti.

    7. La Giunta regionale stabilisce criteri per la quantificazione e l'applicazione omogenea dei diritti di istruttoria di cui all'art.

      30 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni.

      Art. 4

      Funzioni in materia di opere di bonifica montana 1. Le funzioni in materia di opere di bonifica montana e manutenzioni connesse di cui al Titolo III, Capo I, della 1.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate dalle Province, fatto salvo quanto previsto dall'art. 93 della 1.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e ad esclusione degli interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettere f) e g), della 1.r.

      4/1999, rientranti nella rete di monitoraggio regionale Remover di cui all'art. 32 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attivita' e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

    8. Nei Comuni gia' compresi nelle Comunita' montane soppresse con la presente legge le competenze di cui all'art. 93 della 1.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate dalle Province competenti per territorio.

      Art. 5

      Riordino e razionalizzazione delle funzioni comunali 1. Fino all'emanazione della legge regionale di attuazione del comma 28 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitivita' economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n.

      122, le funzioni gia' svolte dalle Comunita' montane soppresse per conto dei Comuni possono essere svolte dai Comuni stessi in forma associata mediante le opportune modalita' di cooperazione, anche assorbendo, preferibilmente, le unita' di personale disponibili gia' adibite a funzioni analoghe sul territorio.

    9. La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa al trasferimento, ai sensi della presente legge, di dipendenti provenienti dalle Comunita' montane soppresse, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la for-mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT