LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 14 - Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani.

(Pubblicata nel S.O. n. 23 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell' art. 4, primo comma, numero 1-bis dello Statuto speciale di autonomia, dispone con la presente legge la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano, in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza, nel rispetto degli articoli 5 e 114, primo comma, della Costituzione e in conformita' all' art. 118 della Costituzione .

  1. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina le Unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane, nel rispetto del principio della concertazione al fine di migliorare i livelli di funzionalita', economicita', efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del sistema delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, tenuto conto degli obiettivi di valorizzazione, tutela e promozione dello sviluppo socio-economico dei territori montani, in attuazione dell' art. 44 della Costituzione, e delle dimensioni dei comuni in essi compresi.

  2. La presente legge costituisce attuazione del procedimento previsto dall' art. 12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' art. 34 della legge regionale n. 21/2007 ), nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale.

    Art. 2

    Unioni montane 1. Nel territorio montano della Regione Friuli-Venezia Giulia, classificato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), sono istituite le seguenti Unioni montane, corrispondenti ad altrettanti ambiti omogenei secondo criteri di unita' territoriale, economica e sociale, al fine della gestione ottimale delle funzioni, competenze e servizi gia' attribuiti agli enti locali:

    1. Unione montana della Carnia, comprendente i Comuni di Amaro,

      Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians,

      Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco,

      Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone,

      Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo,

      Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;

    2. Unione montana del Gemonese, comprendente i Comuni di Artegna, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars,

      Trasaghis, Venzone;

    3. Unione montana del Canal del Ferro e della Valcanale, comprendente i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna,

      Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;

    4. Unione montana delle Valli delle Dolomiti Friulane, comprendente i Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo,

      Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno,

      Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro;

    5. Unione montana della Val d'Arzino-Val Cosa, comprendente i Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento,

      Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vito d'Asio;

    6. Unione montana del Livenza, comprendente i Comuni di Aviano,

      Budoia, Caneva, Montereale Valcellina, Polcenigo;

    7. Unione montana del Torre, comprendente i Comuni di Attimis,

      Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana,

      Tarcento;

    8. Unione montana del Natisone, comprendente i Comuni di Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano.

  3. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso, comprendente i Comuni di DoberdO' del Lago, Duino-Aurisina,

    Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Monrupino, Muggia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle, Savogna d'Isonzo,

    Sgonico, Trieste, svolgono nei territori di rispettiva pertinenza, in conformita' ai propri ordinamenti, le funzioni a esse conferite dall' art. 6 della legge regionale n. 33/2002 .

  4. La Provincia di Gorizia nella zona del Collio, comprendente i Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia,

    Mossa, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, svolge, in conformita' al proprio ordinamento, le funzioni amministrative gia' conferite alle Comunita' montane alla data di entrata in vigore della presente legge.

  5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni il cui territorio sia adiacente ad altra Unione montana possono chiedere l'assegnazione all'Unione montana contermine e i Comuni di maggiore dimensione demografica in ogni ambito e quelli il cui territorio sia adiacente a Comuni non montani possono chiedere l'esclusione dall'Unione montana di appartenenza.

  6. Nei Comuni esclusi dalle Unioni montane ai sensi del comma 4 le funzioni amministrative gia' conferite alle Comunita' montane alla data di entrata in vigore della presente legge sono esercitate dalle province territorialmente competenti.

    Art. 3

    Benefici e incentivi nel territorio montano 1. Ai fini dell'erogazione di benefici e incentivi ai cittadini e agli altri soggetti e attori sociali, il territorio montano e' suddiviso in zone di svantaggio socio-economico sulla base dei seguenti criteri:

    1. altitudine;

    2. acclivita' dei terreni e fragilita' idrogeologica;

    3. condizioni demografiche;

    4. attivita' produttive insediate;

    5. livelli occupazionali;

    6. livello dei servizi.

  7. La classificazione di cui al comma 1 e' definita dalla Giunta regionale ed e' sottoposta a revisione almeno triennale al fine di tenere conto delle modificazioni intervenute. La deliberazione della Giunta regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

    Art. 4

    Natura e funzioni delle Unioni montane 1. Le Unioni montane sono enti locali territoriali dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato di funzioni comunali, costituiti dai comuni contermini secondo l'articolazione di cui all'art. 2.

  8. Le Unioni montane:

    1. elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione;

    2. esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative gia' attribuite o delegate alle Comunita' montane alla data del commissariamento di cui all'art. 12, comma 53, della legge regionale n. 12/2009;

    3. esercitano, a titolo di funzioni proprie, le funzioni di valenza sovracomunale relative alla programmazione territoriale, definizione e realizzazione delle politiche energetiche, fatte salve le competenze di altri soggetti, espressamente previste dalla legge;

    4. esercitano altresi', a titolo di funzioni proprie, le funzioni amministrative di valenza sovracomunale in materia di turismo, iniziative e attivita' culturali e di valorizzazione dei beni culturali, opere pubbliche, fatte salve le competenze di altri soggetti, espressamente previste dalla legge;

    5. provvedono alla gestione associata obbligatoria dei servizi pubblici locali dei Comuni compresi nel proprio territorio e in particolare alla organizzazione e gestione dei seguenti servizi:

      attivita' produttive, diritto allo studio, edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e fino all'istruzione secondaria di primo grado, servizi finanziari, contabili e tributari, personale, sistemi informatici e informativi anche territoriali, espropri;

    6. esercitano le ulteriori funzioni amministrative a esse conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;

    7. attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea nonche', nei territori di insediamento della minoranza linguistica slovena, gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

  9. Le funzioni esercitate dalle Unioni montane sono assegnate in esclusiva alle stesse. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica eventuali sovrapposizioni nell'esercizio delle stesse e approva un progetto di semplificazione istituzionale con l'obiettivo della razionalizzazione della gestione ottimale delle funzioni, delle competenze e dei servizi.

  10. Le funzioni di cui al comma 2, lettere c), d), ed e), sono esercitate dalle Unioni montane secondo il cronoprogramma contenuto nel piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  11. Alle Unioni montane si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei comuni.

    Art. 5

    Statuto 1. Lo statuto delle Unioni montane stabilisce:

    1. le funzioni e i compiti amministrativi esercitati in attuazione dell'art. 4;

    2. le modalita' di designazione e le competenze degli organi, nel rispetto della presente legge;

    3. la sede dell'ente e le norme fondamentali in materia di organizzazione interna e di funzionamento degli organi.

  12. Lo statuto e' approvato dall'assemblea composta secondo le modalita' di cui all'art. 7, con la maggioranza dell'80 per cento dei voti, alla quale deve concorrere almeno per il 90 per cento il voto dei sindaci.

  13. Qualora non venga raggiunta la maggioranza di cui al comma 2, la votazione e' ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza dei voti ponderati, espressi dalla maggioranza dei componenti assegnati. A ogni sindaco e' attribuito un numero di voti pari alla media ponderata tra le percentuali di popolazione e di territorio rappresentati, calcolati, rispettivamente, in 70 per cento e 30 per cento; a ogni consigliere rappresentante delle minoranze e' attribuito un numero eguale di voti, calcolato in proporzione al numero dei rappresentanti designati. In ogni caso nessun sindaco puo' avere un peso ponderale superiore al 20 per cento; la riduzione del peso...

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