DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 1998, n. 373 - Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Riforma sulla vigilanza delle assicurazioni"; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

385; Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n.

89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1998; Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Trasferimento di funzioni

  1. Sono trasferite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le competenze attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, 28 novembre 1984, n. 792, e 17 febbraio 1992, n. 166.

  2. Dal completamento delle procedure di assunzione previste dal comma 3 e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le commissioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, 7 e 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono soppresse e le relative funzioni sono svolte dall'ISVAP. Le procedure per le prove concorsuali, concernenti l'iscrizione agli albi previsti dalle leggi di cui al presente comma, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono espletate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  3. L'ISVAP, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, e successive modificazioni, anche al fine di svolgere le funzioni di cui al presente articolo puo' assumere, previa selezione concorsuale, il personale di ruolo statale che ne faccia domanda, in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici competenti in materia assicurativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

    Art. 2.

    Pubblicita' degli atti

  4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati gli atti principali dell'ISVAP nonche' il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria, il quale e' soggetto al controllo della Corte dei conti.

  5. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sulla attivita' svolta.

  6. La pubblicita' degli atti e dei provvedimenti dell'ISVAP e' assicurata anche attraverso la redazione di un apposito bollettino.

    Art. 3.

    Revoca e liquidazione coatta amministrativa

  7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, provvede, con proprio decreto, a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e ad autorizzare la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

  8. I casi di cui all'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ovvero all'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, si intendono nel senso che l'ISVAP, ove rilevi che la situazione aziendale puo' pregiudicare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative, in luogo della dichiarazione di decadenza, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

  9. L'ISVAP adotta tutti i provvedimenti concernenti la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa e, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nomina uno o piu' commissari liquidatori e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due o quattro membri. Nelle stesse forme puo' essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.

  10. Per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, del medesimo regio decreto, i commissari acquisiscono previamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle prescrizioni generali deliberate dall'ISVAP.

  11. La proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo' essere presentata dall'impresa anche durante la procedura di accertamento del passivo.

    Art. 4.

    Razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

  12. All'articolo 6, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo le parole: "commi 1 e 2" sono inserite le seguenti: "e quelle di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni,".

  13. L'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e' sostituito dal seguente: " 2. A integrazione di quanto disposto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalita' e vincoli, coerenti con gli indirizzi della propria attivita' di regolazione del settore assicurativo, per l'applicazione della norma di cui al comma 1.".

  14. Nella lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge 28 novembre 1984, n. 792, le parole: "al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "alla quota, determinata in via generale dall'ISVAP,".

  15. L'articolo 2 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, e' sostituito dal seguente: " 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sulla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap). All'ISVAP sono trasferite le funzioni e le competenze gia' attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa.".

  16. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, dopo le parole: "che le esercita in piena autonomia" sono inserite le seguenti: "giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale".

  17. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n.

    576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "in conformita' agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato," sono sostituite dalle seguenti: "in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo,".

  18. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n.

    576, e successive modificazioni e integrazioni, alla fine del primo periodo, dopo le parole "dell'attivita' assicurativa", sono inserite le seguenti: ", anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese si assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi.".

  19. Alla fine del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente lettera: "cbis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti".

  20. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: "L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo.".

  21. All'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea.

    Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato.".

  22. Per i procedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ISVAP, ai fini della proposta, si avvale degli adempimenti istruttori gia' effettuati dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  23. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n.

    576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "ISVAP" sono inserite le seguenti parole: ", in particolare,".

  24. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n.

    576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: ". La Banca d'Italia, la Consob, l'Autorta' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio.".

  25. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il...

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