DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63 - Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni finanziarie e fiscali in materia di riscossione, di razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, di adempimenti ed adeguamenti comunitari, di cartolarizzazioni, di valorizzazione del patrimonio e di finanziamento delle infrastrutture; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto-legge

Art. 1.

Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione

1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, puo' essere stabilito che

  1. entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che versera' ai sensi del comma 1; b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme.".

    2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non erariale.

    Art. 2.

    Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico

    1. L'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e' sostituito dal seguente

    "Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, e' effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, e' effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento e' comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

    2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

    3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente

  2. per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.".

    Art. 3.

    Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici

    1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e' ridotto del cinque per cento al netto dell'IVA.

    2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante.

    3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, e' consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del cinquanta per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.

    4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per l'esercizio 2002 non potra' eccedere il cinquanta per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.

    5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere il 8% del fatturato annuo.

    6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comportera', a decorrere dal 1 gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entita' del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1.

    7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli gia' regolarmente...

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