Modalita' per la fornitura dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del Protocollo Aggiuntivo, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 e ratificato in Italia con legge del 31 ottobre 2003, n. 332, dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la ...

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 5 maggio 2005 Modalita' per la fornitura dei dati e delle informazioni di cui agli articoli

2 e 3 del Protocollo Aggiuntivo, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 e ratificato

in Italia con

del 31 ottobre 2003, n. 332, dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il

Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica

federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana,

il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese,

il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica

e l'AIEA, in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non

proliferazione delle armi nucleari (di seguito richiamato come il Protocollo

Aggiuntivo).

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, di attuazione del Regolamento CE 1334/2000, sull'importazione ed esportazione di materiali e attrezzature ´a duplice usoª; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 332, di ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo del 22 settembre 1998; Visto l'art. 4, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con cui sono stabilite le modalita' secondo cui devono essere forniti i dati e le informazioni individuati negli articoli 2 e 3 del Protocollo Aggiuntivo; Visto l'art. 17 del Protocollo Aggiuntivo e le disposizioni ivi previste che entrano in vigore a decorrere dal 30 aprile 2004; Considerato il ´Regolamento (EURATOM) n. 2002/99 della Commissione europea, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'EURATOMª; Considerato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sull'istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Considerato quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 31 ottobre 2003, n. 332, circa la competenza del Ministero delle attivita' produttive a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Protocollo Aggiuntivo;

Decreta

Art. 1.

Ambito di applicazione e operatori nazionali soggetti

  1. Sono operatori nazionali soggetti al presente decreto, secondo le modalita' e i tempi ivi stabiliti, tutti gli operatori nazionali previsti dal Protocollo Aggiuntivo, in particolare, tutti coloro che, in qualita' di persone fisiche o giuridiche, producono...

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