Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento -
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1.
-
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel
campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998.
Art. 2.
-
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
-
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 27
milioni annue per ciascuno degli anni 2000 e 2002 e per ciascuno dei bienni successivi, si
provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
-
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della Difesa
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di
Estonia, denominati in seguito "le Parti":
- riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni
Unite;
- constatando che i principi e le intenzioni della Carta di Parigi per
una nuova Europa incluso il Documento di Vienna adottato nel 1990 e nel 1992 -, il
Trattato "Forze Annate Convenzionali in Europa" e la "Partnership For
Peace" segnano una svolta nella storia dell'Europa;
- considerando l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico,
pilastro della stabilit‡ e sicurezza;
- tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione
reciproca tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze di Difesa della
Repubblica di Estonia;
si sono accordati su quanto segue:
ARTICOLO 1
Le Parti agiranno, di concerto ed in conformit‡ con i rispettivi
ordinamenti giuridici vigenti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione
nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocit‡.
ARTICOLO 2
L'organizzazione e lo svolgimento delle attivit‡ concrete per la
cooperazione nel campo della difesa, secondo il...
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